Preavviso di rigetto e silenzio sul cambio d’uso: legittimo il diniego (TAR Puglia n. 1101 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi a esito vincolato, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento di diniego, perché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. L’inciso introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020 nell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 opera esclusivamente rispetto all’attività amministrativa discrezionale. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni giustificative è sufficiente a sostenere l’atto in sede giurisdizionale. La concessione edilizia in sanatoria non costituisce titolo idoneo a legittimare una destinazione d’uso diversa da quella assentita dalle norme di zona. La decadenza del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori presuppone un formale provvedimento di accertamento dell’organo comunale, all’esito di apposita istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia la nota con cui il responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e SUAP del Comune di Ugento ha espresso parere contrario al rilascio del nulla osta urbanistico per un intervento di modifica di prospetto e di riassetto interno di un fabbricato.

Il progetto riguardava immobili ricadenti in zona del PRG classificata come industriale-artigianale esistente. La società ha dedotto la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, l’eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti e la violazione delle NTA del PRG, sostenendo in particolare che la destinazione commerciale sarebbe stata legittimata da una concessione in sanatoria del 1986. Il Comune si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione in rito sollevata dall’amministrazione, perché il ricorso è infondato nel merito. Sul primo motivo, il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui l’art. 10-bis trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio, ma la sua violazione rileva solo se, alla stregua degli elementi che la parte avrebbe potuto dedurre, sia dubbio che il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso.

Nella specie, il diniego aveva natura sostanzialmente vincolata per le ragioni ostative riscontrate. La ricorrente si è limitata a denunciare la violazione in astratto, senza indicare le circostanze fattuali che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui, anche dopo la novella del 2020, l’annullabilità è esclusa quando il contenuto dispositivo è rigidamente predeterminato, non residuando alcuna facoltà di scelta.

Quanto alle NTA del PRG, la zona D/1 ammette esclusivamente destinazioni industriali e artigianali con relativi servizi, depositi e magazzini. Le censure sul punto sono risultate generiche e contraddette dal dato letterale delle norme tecniche. Il TAR ha quindi applicato il principio dell’atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione perché l’atto resista all’annullamento.

Il Collegio ha poi escluso che la concessione in sanatoria del 1986 potesse fondare la destinazione commerciale, avendo avuto ad oggetto la sola regolarizzazione delle opere abusive, senza riguardo alla destinazione d’uso. Analogamente, la mancata esecuzione delle opere nei termini non determina la decadenza del titolo edilizio: questa postula un formale provvedimento di accertamento comunale, in assenza del quale il titolo resta vigente. Gli avvisi TARI non costituiscono titolo idoneo al cambio di destinazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *