Parcheggio fuori fascia di rispetto ferroviario richiede motivazione (TAR Calabria n. 432 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 opera esclusivamente rispetto alla costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti, con la conseguenza che la realizzazione di un parcheggio a cielo aperto non integra la fattispecie vietata. Il provvedimento comunale che inibisce la prosecuzione dell’attività segnalata con SCIA è viziato per difetto di motivazione quando si limiti ad affermare il contrasto con la destinazione urbanistica vigente senza confrontarsi con la precedente certificazione di compatibilità rilasciata dal medesimo ente per un’area più estesa. L’annullamento del divieto lascia impregiudicato il riesercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, impresa individuale esercente attività di autorimessa, ha impugnato la nota con cui il Comune ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività in relazione alla SCIA presentata il 7 luglio 2025 per un parcheggio a cielo aperto di circa 900 mq, insistente su una particella acquisita in comodato gratuito.
Un primo divieto, adottato il 25 giugno 2025, era fondato sulla asserita incompatibilità urbanistica, sulla mancata disponibilità di alcune particelle e sulla assenza di autorizzazione della società ferroviaria. Preso atto di tali rilievi, la ricorrente aveva presentato una nuova SCIA limitata alla sola particella nella propria disponibilità. Il Comune è nuovamente intervenuto con il provvedimento gravato, sorretto da parere tecnico negativo dell’ufficio urbanistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando l’udienza di merito, e ha poi accolto il ricorso nel merito. Il provvedimento impugnato si regge su due ragioni: l’incompatibilità urbanistica del progetto e la violazione del vincolo di fascia di rispetto ferroviario.
Sul primo profilo, il Tribunale ha condiviso il rilievo di contraddittorietà rispetto alla certificazione che il medesimo Comune aveva rilasciato il 28 dicembre 2018. Quella certificazione accertava la compatibilità urbanistica per un parcheggio da realizzare su un’area più vasta, comprendente non solo la particella oggetto della nuova SCIA, ma anche ulteriori particelle per complessivi 2.700 mq. Il provvedimento gravato, limitandosi a richiamare un generico contrasto con la destinazione urbanistica vigente, risulta perciò immotivato e viziato.
Sul secondo profilo, il Collegio ha richiamato l’art. 49 d.P.R. n. 753 del 1980, che vieta di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti a distanza inferiore a metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La SCIA del 7 luglio 2025 ha ad oggetto un parcheggio all’aperto, per il quale non è prevista la costruzione di edifici o manufatti: la fattispecie non rientra dunque nella previsione normativa.
Né hanno assunto rilievo decisivo in senso contrario gli elementi forniti dalla società ferroviaria il 1° settembre 2025, relativi all’apertura di un varco non autorizzato di accesso alla proprietà ferroviaria e alla presenza di un gazebo di legno in posizione laterale rispetto al muro di cinta. Anche sotto questo profilo il provvedimento si palesa viziato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento gravato e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le peculiarità del procedimento hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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