Nessuna prova della servitù pubblica sull’area a parcheggio, ricorso respinto (TAR Lombardia n. 1102 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto alla fruizione di uno spazio a parcheggio, riconosciutogli da una convenzione di lottizzazione, ha l’onere di provare che l’area controversa rientri tra quelle assoggettate a servitù di uso pubblico ai sensi dell’art. 22 della L.R. 51/1975. La generica invocazione degli elaborati allegati alla convenzione e del certificato di collaudo non assolve tale onere quando la rappresentazione cartografica colloca l’area all’esterno degli ambiti gravati. In difetto di prova del diritto fatto valere, la domanda risarcitoria, anche in forma specifica, è infondata e va respinta, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di due unità immobiliari in un comune della provincia di Como, hanno convenuto in giudizio l’ente locale per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto alla fruizione di uno spazio a parcheggio. Tale diritto sarebbe stato riconosciuto dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta nel luglio 2000, che aveva previsto la costituzione di una servitù di uso pubblico su alcune aree destinate a opere di urbanizzazione.

L’area che i ricorrenti assumevano destinata a parcheggio era stata successivamente inserita nel piano delle alienazioni e trasferita, tramite procedura di project financing, al concessionario; questi l’aveva poi ceduta e i controinteressati vi avevano realizzato un nuovo fabbricato. I ricorrenti hanno chiesto in via principale la riduzione in pristino dei luoghi e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente, quantificato in una somma determinata. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, la prescrizione, l’assenza di un diritto soggettivo e, comunque, la mancata prova dello stesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso l’interruzione del processo sollecitata dalle parti resistenti a seguito del decesso della trustee e dello scioglimento del trust. I beneficiari del trust, infatti, erano già parti del giudizio in qualità di originari ricorrenti e proprietari dei beni che fondavano la pretesa, sicché nessuna interruzione poteva essere dichiarata.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante la palese infondatezza del ricorso. Il fulcro della decisione è l’onere probatorio: i ricorrenti non hanno dimostrato che il parcheggio facesse parte delle aree sottoposte a servitù pubblica, né tanto meno che lo stesso fosse destinato al loro uso esclusivo o privilegiato, evenienza della quale non v’è traccia negli atti di causa.

Gli elaborati grafici allegati alla convenzione, richiamati dal Comune, evidenziano invece come l’area controversa fosse esclusa dagli ambiti gravati già in sede di lottizzazione. La particella si colloca sul versante inferiore della via, mentre le aree assoggettate a uso pubblico risultano collocate esclusivamente nella parte superiore che precede la rotonda di manovra. Il certificato di collaudo non risulta idoneo a comprovare la tesi attorea, non contenendo alcun riferimento specifico a un’area di parcheggio ubicata in quella via.

Neppure il Piano dei Servizi, approvato con la deliberazione consiliare del marzo 2007, conforta la prospettazione dei ricorrenti: lo strumento rappresenta con evidenza che la particella il cui uso pubblico viene rivendicato non è ricompresa tra le aree classificate come parcheggio pubblico. Da qui il rigetto del ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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