Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1781 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa esecutiva e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notifica del titolo. Per il caso di perdurante inadempienza va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con il potere-dovere di allocare la somma in bilancio, espletare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente i fondi. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica alla sentenza con cui era stata condannata a pagarle una somma netta, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza da una data indicata nel titolo e sino al saldo. Il titolo era stato notificato all’ente e la relativa attestazione di passaggio in giudicato era stata rilasciata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario.
Decorso invano il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente. Dalla stessa emerge, in primo luogo, che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario. In secondo luogo, eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Rileva poi il Tribunale che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento delle somme contemplate. L’amministrazione non ha opposto alcuna contraria deduzione o contestazione sul punto, il che consolida la fondatezza della pretesa nei limiti illustrati.
Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della domanda, il ricorso è accolto. Viene quindi ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il termine è funzionale a garantire l’attivazione dell’apparato amministrativo prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Il commissario provvede previa formale richiesta della ricorrente, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza. L’organo straordinario deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale precisa i contorni del mandato: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa utile a rendere possibile il pagamento e riferire poi al Tribunale con dettagliata relazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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