Ottemperanza al giudicato con termine e commissario ad acta (TAR Campania n. 8492 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’azione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. La mera costituzione formale dell’amministrazione intimata non integra prova dell’adempimento del giudicato. L’accoglimento del ricorso impone l’ordine di esecuzione entro il termine assegnato e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera per il servizio a tempo determinato prestato fino all’immissione in ruolo, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
L’amministrazione ha dato parziale esecuzione mediante un decreto di ricostruzione della carriera, ma non ha provveduto al pagamento delle somme. Di qui il ricorso, notificato il 1° aprile 2025 e depositato il 7 aprile 2025, con cui si chiede l’ordine di piena esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ricevibilità dell’azione ai sensi dell’art. 114 c.p.a. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato in atti, ed è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale rileva che risulta ampiamente decorso quello di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. Sul punto, con ordinanza n. 6516 del 2025 era stata richiesta alla parte ricorrente la documentazione comprovante l’avvenuta notifica presso la sede reale dell’amministrazione, e la parte ha adempiuto.
Nel merito, l’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha dato prova di aver adempiuto alle statuizioni giudiziali. L’inerzia rispetto al pagamento delle differenze retributive integra quindi il difetto di ottemperanza.
Pertanto il ricorso è accolto e si ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di ulteriore inottemperanza viene nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega ad altro dirigente, che su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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