Inammissibile l’appello del difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti (Cons. Stato n. 1101 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato da un difensore che, al momento della notificazione dell’atto, non sia iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 22, comma 2, c.p.a. rende obbligatorio il ministero di avvocato ammesso a tale patrocinio, e l’iscrizione all’albo speciale ha natura costitutiva e non dichiarativa: essa non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la dispone. Il mero possesso del requisito del periodo minimo di esercizio della professione non è sufficiente, essendo necessarie la domanda dell’interessato e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense. Irrilevante, ai fini della validità dell’atto, è l’indicazione di altro legale abilitato che non abbia sottoscritto il ricorso.

Il Fatto

Gli appellanti, militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, impugnavano la sentenza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 per il trasferimento di autorità. Il Ministero della difesa si costituiva in secondo grado resistendo al gravame.

All’udienza pubblica il collegio rilevava d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, legata alla mancanza della qualifica di cassazionista in capo al difensore al tempo della notificazione, e assegnava un termine di trenta giorni per memorie e documenti. Depositata la certificazione dell’Ordine, la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dall’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone il ministero di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La previsione non contrasta con il diritto di difesa degli artt. 24 e 111 Cost., ma ne rappresenta una modalità di realizzazione concreta, essendo ragionevole rapportare alla giurisdizione superiore la più elevata competenza professionale del difensore (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 6653 del 2025, che a sua volta cita Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2451 del 2020).

Le verifiche d’ufficio, che il giudice ha il potere-dovere di svolgere essendo lo ius postulandi un presupposto processuale (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 10107 del 2025), evidenziavano che il difensore, alla data di notificazione e di deposito, non era ancora iscritto all’albo speciale. La certificazione depositata nel termine attestava il maturato requisito dei dodici anni di esercizio ininterrotto, ma non l’iscrizione all’albo speciale: prova contraria, dunque, non fornita.

La Corte chiarisce che il mero possesso del requisito temporale non abilita al patrocinio superiore. Occorrono la domanda dell’interessato e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, come si evince tanto dall’art. 22 della legge n. 247 del 2012 quanto dall’art. 33, comma 2, del r.d.l. n. 1578 del 1933. L’iscrizione, in quanto costitutiva di uno status, non retroagisce al momento in cui i requisiti erano presenti (richiamata Cass. civ., sez. II, n. 24124 del 2013 e Cass. civ., sez. un. n. 4940 del 1991).

Nella specie la carenza determina la nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale e rende inammissibile l’appello (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 3881 del 2024). Non giova l’indicazione nel mandato e nell’intestazione di altro difensore da tempo iscritto: appello, modulo di deposito e procure risultano sottoscritti dal solo difensore non abilitato, il che esclude l’applicazione dell’orientamento che salva l’atto sottoscritto anche dal legale abilitato (richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 5040 del 2011 e n. 1626 del 2011).

La Corte dispone pertanto la trasmissione della sentenza in copia non oscurata al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’Ordine e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per i profili disciplinari e penali della condotta (richiamata in termini analoghi C.g.a. n. 952 del 2025). La novità della questione processuale giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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