Ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006: il TAR dispone verificazione sull’effettiva riconducibilità dei rifiuti all’attività dell’azienda (TAR Sardegna n. 979 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, il provvedimento deve essere supportato da un’istruttoria che accerti in modo non equivoco la presenza, l’entità e la natura dei rifiuti, nonché la loro riconducibilità all’attività del soggetto destinatario dell’ordine, tanto più quando questi non sia proprietario delle aree interessate. L’accertamento della responsabilità dell’abbandono non può fondarsi esclusivamente su risultanze di un procedimento penale definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. cui l’azienda destinataria dell’ordinanza sia rimasta estranea, atteso il limite di utilizzabilità previsto dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Ove emergano indici istruttori non risolutivi, il giudice amministrativo può disporre verificazione ex art. 66 c.p.a., demandando al verificatore l’accertamento tecnico in contraddittorio con le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un impianto industriale di produzione e vendita di derivati del fluoro, ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Assemini del 30 dicembre 2025, che le ordinava la rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di cui non risulta proprietaria, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il provvedimento comunale richiamava gli esiti di un procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta, riguardante reati ambientali, nonché atti istruttori del Corpo Forestale e della Città Metropolitana di Cagliari.

La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’ordinanza per difetto di istruttoria e motivazione, contestando l’utilizzabilità delle risultanze penali nei propri confronti e la mancata effettuazione di accertamenti in contraddittorio in ordine a quantità, qualità, provenienza e ubicazione dei materiali qualificati come rifiuti. Si costituivano il Comune di Assemini, la Città Metropolitana e un controinteressato, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del controinteressato, risultando pacifico che lo stesso non fosse proprietario dei terreni oggetto dell’ordinanza impugnata, pur essendo stato inizialmente coinvolto nel procedimento che aveva originato una precedente ordinanza.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto necessario disporre attività istruttoria nella forma della verificazione ex art. 66 c.p.a., evidenziando come dal verbale di sopralluogo della Città Metropolitana emergano indici non del tutto risolutivi in ordine all’effettiva entità dei materiali rinvenuti e alla loro riconducibilità all’attività della società ricorrente, identificata nell’ordinanza come soggetto responsabile dell’abbandono. Tale accertamento è stato considerato imprescindibile, trattandosi di aree non di proprietà della stessa società.

Il verificatore, nominato dal Presidente del CNR tra professionisti afferenti all’ente, dovrà accertare in contraddittorio con la società la presenza, l’entità, l’ubicazione e la natura dei rifiuti, con particolare riferimento ai cumuli di terra, e verificare se gli stessi siano riconducibili, per caratteristiche fisiche e/o chimiche, al ciclo produttivo dell’azienda ricorrente. Il TAR ha disciplinato puntualmente le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, il termine di novanta giorni per la relazione preliminare e i successivi termini per le osservazioni delle parti e per la relazione finale.

La sentenza, non definitiva, ha posto a carico della parte ricorrente un anticipo sul compenso del collegio verificatore pari a € 5.000,00, impregiudicata la regolazione dell’onere all’esito della decisione definitiva, fissando per il prosieguo della trattazione l’udienza del 27 gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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