Decadenza dall’assegnazione per mancato pagamento fuori dai casi della lex specialis (TAR Lazio n. 1101 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può dichiarare la decadenza dall’assegnazione di un bene pubblico per il mancato pagamento integrale del canone prima della stipula della convenzione di concessione, quando la lex specialis non preveda tale obbligo né la relativa sanzione. La previsione di una diffida ad horas, con termine di poche ore per il versamento, contrasta con i principi di cui all’art. 97 Cost. e con la disciplina dell’art. 1454 cod. civ., che impone un termine di almeno quindici giorni. È illegittimo, per eccesso di potere, il provvedimento fondato sull’omessa trasmissione della prova del pagamento quando la diffida prescriveva solo l’orario entro cui eseguire il versamento e non quello entro cui documentarlo.

Il Fatto

Il Comune di Sabaudia indiceva una procedura per l’affidamento di postazioni destinate all’installazione di strutture temporanee per le attività di supporto alla balneazione. Il ricorrente risultava aggiudicatario dell’area ubicata al Km 26,395 della strada lungomare pontino. Dopo l’aggiudicazione, l’ente comunicava gli adempimenti per il montaggio del chiosco e l’importo del canone concessorio, pari a euro 6.359,85, chiedendo il versamento entro cinque giorni.

Il ricorrente chiedeva chiarimenti, un’ampliamento dell’area e la rateizzazione dell’importo. Il Comune, con nota del 27 giugno 2025, intimava il pagamento « inderogabilmente entro le ore 12.00 » del 30 giugno successivo, preavvisando la decadenza. Il versamento veniva eseguito nel termine e la ricevuta trasmessa via PEC alle ore 15,33 dello stesso giorno. Ciononostante, il 1° luglio 2025 l’ente disponeva la decadenza per tardiva trasmissione della prova e riassegnava l’area a un’impresa controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato l’applicazione del rito speciale ex art. 120 c.p.a., vertendo la controversia su atti di una procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici. Ha poi ritenuto sussistente l’interesse alla decisione, nonostante la stagione balneare 2025 fosse conclusa, in ragione della possibile proroga dell’assegnazione e della pretesa risarcitoria fatta valere.

Nel merito, il Tribunale ha esaminato la lex specialis. L’avviso prevedeva l’obbligo di corrispondere COSAP e TARIG e la risoluzione della convenzione per inadempimento, ma nulla disponeva circa il versamento del canone prima della stipula, tanto meno a pena di decadenza. Diversamente, per cauzione e polizze era previsto espressamente un termine perentorio di sette giorni. Da qui la fondatezza della censura sulla mancanza del potere di dichiarare la decadenza.

Il Collegio ha aggiunto che, anche a voler ammettere la pretesa del pagamento anticipato, la diffida ad horas si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost., applicabili in assenza di disposizioni specifiche. L’istituto è sconosciuto all’ordinamento, prevedendo l’art. 1454 cod. civ. un termine di almeno quindici giorni. Il Comune, inoltre, non aveva dato alcun riscontro alla richiesta di rateizzazione.

Il Tribunale ha poi rilevato che il provvedimento era motivato non già sul mancato pagamento, bensì sull’omessa trasmissione della prova nel termine. Poiché la diffida fissava solo l’orario entro cui eseguire il versamento e non quello per documentarlo, e il pagamento era comunque avvenuto, la censura è risultata fondata. Parimenti fondata è stata ritenuta la doglianza sulla motivazione incentrata sulla celere riassegnazione, avendo il ricorrente prodotto la documentazione necessaria. È stata invece respinta la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta assorbita nella diffida.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della decadenza, della diffida e degli atti conseguenti, tra cui la nuova assegnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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