Ottemperanza per la Carta elettronica del docente: respinta l’astreinte (TAR Sardegna n. 384 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, deve accogliere il ricorso e ordinare l’esecuzione, nominando sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (astreinte), ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere, invece, legittimamente negata laddove sussistano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti, e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore, ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 1.000,00, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in ricorso. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse ottemperato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna al pagamento della penalità di mora, con rifusione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha infatti rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’adempimento. Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.

Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega, il quale, a semplice richiesta della parte, avrebbe provveduto all’esecuzione nel termine di novanta giorni. Ha precisato che il commissario avrebbe dovuto eseguire la sentenza anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il TAR l’ha respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare la penalità di mora in presenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (Uffici territoriali, società SO.GE.I. e CONSAP) e strutture centralizzate, nonché nella ingente mole di contenzioso seriale. Inoltre, è stata valorizzata la natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.

Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, ridotte ad euro 400,00 in considerazione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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