La griglia dei criteri motiva adeguatamente il punteggio (TAR Lazio n. 4021 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche, il giudizio di inidoneità espresso da una commissione esaminatrice con l’attribuzione di un punteggio numerico complessivo, ove basato su criteri predeterminati e dettagliati, è adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990 e non necessita di ulteriori chiarimenti analitici. La congruità dei tempi di correzione e l’omessa apposizione di segni di correzione o del voto sugli elaborati non integrano vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria o di motivazione. Le regole sull’anonimato vietano solo segni oggettivamente anomali e non segni grafici ordinari come asterischi o sottolineature. La censura avverso lo svolgimento della prova orale è inammissibile per il candidato non ammesso alla stessa e la contestazione delle risultanze verbali esige la querela di falso.

Il Fatto

Un candidato ad un concorso per 13 posti di dottorato di ricerca presso un’Università pubblica veniva giudicato “non idoneo” alla prova scritta, riportando un punteggio di 36/60, inferiore alla soglia di 40/60 richiesta per l’ammissione alla prova orale. Dopo aver ottenuto accesso agli atti, il candidato impugnava il giudizio di inidoneità e gli esiti della procedura, deducendo plurimi vizi: carenza di istruttoria e illogicità della correzione, difetto di motivazione del punteggio, violazione dell’anonimato per presunti segni di riconoscimento sugli elaborati dei candidati idonei e irregolare composizione della commissione nella prova orale.

L’Università si costituiva in giudizio, depositando osservazioni della commissione e una relazione dell’Amministrazione. Nelle more, la parte ricorrente rinunciava alla tutela cautelare e il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio, pubblicandosi gli atti sul sito istituzionale dell’Ateneo.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, ha respinto il ricorso. Con riferimento al primo motivo, relativo alla carenza di istruttoria nella correzione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la brevità dei tempi di correzione non è sindacabile in assenza di parametri normativi predeterminati. Il calcolo del tempo medio di correzione (indicato in un minuto e trenta secondi dal ricorrente) è stato ritenuto meramente presuntivo e di gran lunga inferiore a quello reale desumibile dai verbali, pari a circa due minuti e undici secondi per elaborato, oltre a non considerare la durata maggiore dei lavori.

Sul difetto di motivazione, il Collegio ha ritenuto legittima l’attribuzione del solo punteggio numerico complessivo ai candidati non idonei. Tale modalità, calibrata su criteri di massima predeterminati e dettagliati in griglie di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e trasparenza, senza necessità di analitiche spiegazioni per ciascun parametro. La valutazione di un elaborato si colloca nella discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale non è richiesta la motivazione tipica dei provvedimenti discrezionali, e tale punteggio non può essere sindacato dal giudice in assenza di una manifesta discrasia tra la votazione e il contenuto della prova.

In merito alla presunta violazione dell’anonimato, il TAR ha escluso che la successione numerica degli elaborati consentisse di ricondurli ai candidati, non essendo l’abbinamento avvenuto prima della correzione. Allo stesso modo, ha ritenuto priva di pregio la censura basata sulla proporzionalità tra i vincitori e i posti per ciascun curriculum, trattandosi di deduzione generica e smentita dai verbali. I segni grafici evidenziati (asterischi, sottolineature, cancellature) sono stati poi ricondotti alla nozione di “normalità plausibile”, non integrando elementi oggettivamente anomali idonei a fungere da strumento di identificazione.

Il quarto motivo, concernente lo svolgimento della prova orale, è stato dichiarato inammissibile in quanto prospettato da un candidato non ammesso a tale fase e, comunque, infondato: le risultanze del verbale della commissione, assistito da fede privilegiata, non possono essere contestate se non attraverso la proposizione della querela di falso, non sufficiente a tal fine una riserva o dichiarazioni di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *