SCIA, controllo entro 60 giorni e attività cinotecnica compatibile con zona agricola (TAR Lazio n. 1107 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio o conformativo sulla SCIA deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può intervenire sull’attività segnalata solo mediante un atto che rechi i requisiti della revoca o dell’annullamento d’ufficio, con la relativa motivazione. L’erronea individuazione del regime giuridico applicabile integra una fattispecie di carenza dei presupposti di diritto della segnalazione, da far valere nel termine ordinario di controllo, e non un abuso intenzionale del privato idoneo a giustificare l’esercizio tardivo del potere. L’attività cinotecnica e la connessa pensione per cani, in quanto attività agricole per accessorietà, sono compatibili con la destinazione agricola della zona. Il divieto di ricovero notturno contenuto nelle linee guida regionali va letto in senso conforme alla legge n. 349/1993, ammettendo il cumulo delle attività previo ottenimento dei titoli abilitativi.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato il 9 ottobre 2024 una SCIA per l’apertura di una pensione per cani all’interno di una struttura già esistente e adibita all’addestramento degli animali. Con provvedimento del 10 dicembre 2024 il Comune ha dichiarato l’inefficacia della segnalazione, sul presupposto che l’attività non rientrasse nel regime della SCIA ma in quello dell’art. 54 della l.r. Lazio n. 38/1999, con necessaria attivazione del procedimento presso il SUAP e approvazione del piano di utilizzazione aziendale.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo la tardività dell’intervento rispetto al termine di sessanta giorni e la compatibilità dell’attività cinotecnica con la zona agricola. Il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto l’istanza con ordinanza n. 69/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato d’ufficio la tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente diciotto giorni prima dell’udienza, oltre il termine dell’art. 73, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. amm., escludendone quindi l’esame.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La SCIA è caratterizzata da un effetto abilitante immediato: l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione e l’amministrazione può intervenire in senso inibitorio o conformativo entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la segnalazione è atto privato sorretto dall’autoresponsabilità del dichiarante, mentre la P.A. conserva il potere di verificarne i presupposti nel termine ordinario di controllo. Ha inoltre precisato che la corretta individuazione del regime giuridico applicabile rientra tra i presupposti di diritto della segnalazione e che la relativa erroneità non costituisce abuso intenzionale, essendo l’operazione interpretativa tutt’altro che agevole.
Decorso inutilmente il termine, il Comune avrebbe potuto incidere sulla segnalazione solo con un atto recante i requisiti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Nella specie si è invece limitato a dichiarare l’inefficacia, senza enucleare i presupposti dell’autotutela, ledendo l’affidamento qualificato maturato dal ricorrente.
Il Collegio ha poi esaminato, per completezza e per orientare il successivo riesercizio del potere, il secondo motivo. Dalla legge n. 349/1993 emerge che l’addestramento rientra nell’attività cinotecnica e costituisce attività agricola, senza che ciò imponga l’assunzione dello status di imprenditore agricolo. La pensione per cani, realizzata nella cornice dell’addestramento, è attività strumentale e connessa per accessorietà, e come tale attratta al regime della SCIA. Ne deriva la piena compatibilità con la zona agricola, con conseguente inapplicabilità dell’art. 54 della l.r. Lazio n. 38/1999.
Quanto al divieto di ricovero notturno posto dall’art. 1, comma 2, lett. d), delle linee guida approvate con d.G.R. Lazio n. 866/2006, una lettura formalistica condurrebbe a un divieto inderogabile incompatibile con il principio di ragionevolezza. La previsione va quindi interpretata in senso conforme alla norma primaria e alla libertà di iniziativa economica: nulla vieta di cumulare le due attività, previo esperimento delle procedure e ottenimento dei titoli abilitativi, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Il ricorso è stato così accolto e l’atto annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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