Ottemperanza al giudicato e definizione del procedimento edilizio (TAR Campania n. 856 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi conformativi discendenti dal giudicato e ordina la definizione del procedimento entro un termine perentorio. Rientra nell’effetto conformativo della sentenza di annullamento la conclusione del procedimento amministrativo, secondo le statuizioni in essa contenute e nel rispetto del divieto di reiterazione dei motivi ostativi già oggetto di istruttoria. Il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante, con attivazione su istanza di parte, senza necessità di ulteriore provvedimento.
Il Fatto
Con precedente sentenza il TAR Campania-Salerno aveva accolto il ricorso di un privato avverso il diniego di permesso di costruire relativo a un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. Il giudice aveva ritenuto illegittimo il provvedimento per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, perché l’amministrazione aveva introdotto motivi ostativi nuovi rispetto all’istruttoria.
Passata in giudicato la decisione, il ricorrente ha sollecitato più volte il Comune alla definizione del procedimento. L’ente ha riavviato l’istruttoria chiedendo ulteriori documenti, tra cui una perizia giurata attestante lo stato legittimo dell’immobile, senza poi dare seguito. Il privato ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti formali del giudizio di ottemperanza, accertando che la parte istante ha documentato la notifica della sentenza ottemperanda e la sua mancata impugnazione nei termini, producendo il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Segreteria.
Nel merito, il giudice rileva che rientrava senz’altro nello spettro dell’effetto conformativo correlato alla sentenza la definizione del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio. L’amministrazione, pertanto, era tenuta a concludere il procedimento secondo le statuizioni contenute nella decisione ottemperanda.
Quanto all’eventuale esigenza di supportare con una perizia giurata l’affermazione dello stato legittimo dell’immobile, il Tribunale osserva che tale necessità rientra comunque nelle valutazioni che il Comune sarebbe stato tenuto a svolgere in direzione della definizione del procedimento. L’argomento non giustifica, dunque, l’inerzia serbata.
Accertato l’inadempimento, il giudice ordina al Comune di dare esecuzione alla sentenza, definendo il relativo procedimento nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. In conformità alle richieste della parte ricorrente, nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta individuato nel Segretario comunale dello stesso ente.
Il commissario dovrà attivarsi su apposita istanza del ricorrente, in caso di vana scadenza del termine concesso all’amministrazione, provvedendo nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice fissa un compenso di € 600,00 a carico dell’ente per l’eventuale incarico e condanna il Comune alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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