Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 1442 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione intervenuta in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta ottemperanza non preclude però la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che va disposta in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale criterio opera quando risultino provati, già al momento della proposizione del ricorso, tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La liquidazione tiene conto dei parametri del D.M. 55/2014 e può essere ridotta in ragione della serialità dell’attività difensiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli la retribuzione professionale docente. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Ministero, costituitosi, ha eccepito che l’importo riconosciuto risultava ancora in liquidazione, indicando il 12.05.2026 come data di esigibilità. Il Collegio ha chiesto chiarimenti con ordinanza istruttoria. Il ricorrente, con atto depositato il 16.06.2026, ha attestato di aver ricevuto il pagamento, come da cedolino del mese di aprile 2026, e ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la richiesta di parte e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ottemperanza alla sentenza civile azionata è intervenuta in corso di causa. Il pagamento sopravvenuto ha così eliminato l’interesse alla pronuncia di esecuzione.

La questione centrale riguarda la regolamentazione delle spese di lite. Il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico del Ministero intimato. Il Collegio ha verificato che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

Il giudice ha fondato tale conclusione su tre elementi provati: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica della sentenza e quella del ricorso, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. È risultato quindi provato che la sentenza era rimasta inottemperata e che il pagamento è stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso.

Quanto alla liquidazione, il Collegio ha applicato i parametri del D.M. 55/2014, riducendoli in ragione dell’obiettiva semplicità, della marcata serialità dell’attività difensiva — preceduta da decine di ricorsi analoghi trattati dagli stessi difensori — e dell’esito della controversia. Le spese sono state liquidate con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il Tribunale ha inoltre assimilato la causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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