Sanzione disciplinare al carabiniere per comunicato stampa non autorizzato su infiltrazioni mafiose: limiti alla libertà sindacale dei militari (TAR Abruzzo n. 312 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La libertà di associazione sindacale dei militari, riconosciuta dalla legge n. 46/2022, non è senza limiti: le associazioni professionali a carattere sindacale possono trattare esclusivamente le materie tassativamente elencate dall’art. 5, comma 2, della medesima legge, con esclusione espressa di quelle afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all’impiego del personale in servizio. Ne consegue che il militare che rivesta cariche associative può esprimersi pubblicamente solo nei limiti previsti dalla legge e nelle materie di competenza; al di fuori di esse, il rilascio di dichiarazioni alla stampa su argomenti attinenti al servizio richiede la preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente superiore. La conoscenza pubblica dei fatti non esclude l’obbligo autorizzatorio, attesa la diversa portata delle dichiarazioni rese da un pubblico ufficiale. La violazione di tali limiti legittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Il Fatto
Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, in servizio quale rappresentante sindacale dell’associazione “Unarma”, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver trasmesso, senza la prescritta autorizzazione, un comunicato stampa poi pubblicato da una testata giornalistica locale. Il comunicato conteneva considerazioni e valutazioni, ricondotte ad accertamenti e provvedimenti della locale Prefettura, sullo stato della sicurezza pubblica e sul livello di infiltrazione mafiosa nel territorio provinciale.
All’esito del procedimento, l’Amministrazione irrogava la sanzione del ‘Rimprovero’, successivamente confermata in sede di ricorso gerarchico. Il militare impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, deducendo la violazione della libertà sindacale e di manifestazione del pensiero, nonché il difetto di motivazione.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che il comunicato stampa aveva ad oggetto argomenti – infiltrazioni mafiose, misure interdittive antimafia, sicurezza pubblica – riconducibili a operazioni di polizia e all’ordine e sicurezza pubblica, materie espressamente escluse dalla competenza delle associazioni sindacali militari dall’art. 5, comma 3, della legge n. 46/2022.
Il TAR ha chiarito che l’art. 14 della legge Corda consente ai rappresentanti sindacali di manifestare il proprio pensiero “in ogni sede” ma solo “nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all’articolo 5”. Pertanto, al di fuori delle materie di competenza esclusiva dell’associazione, il militare che voglia esprimersi su argomenti di servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’organo gerarchicamente superiore.
Il Collegio ha inoltre disatteso la tesi del ricorrente circa la natura già pubblica delle informazioni divulgate, affermando che le norme in tema di autorizzazioni non operano distinzioni tra notizie note o sconosciute, proprio perché le dichiarazioni di un pubblico ufficiale assumono una portata diversa rispetto a quelle del comune cittadino. Parimenti priva di pregio è risultata la distinzione tra dichiarazioni rese quale rappresentante sindacale o quale semplice militare, essendo l’associazione di appartenenza comunque regolata dalla legge statale.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso il dedotto difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento sanzionatorio e quello di rigetto del ricorso gerarchico risultano ampiamente e congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatto, alle violazioni normative contestate e all’ascrivibilità della condotta, comprovata anche dalla pubblicazione del volto e del nome del ricorrente sul giornale. Il procedimento disciplinare è stato altresì ritenuto conforme alla legge, con piena garanzia del contraddittorio. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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