Accesso ai verbali del Collegio docenti sui criteri di assegnazione delle classi (TAR Emilia-Romagna n. 110 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti della pubblica amministrazione, la domanda proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 deve esplicitare l’interesse sotteso, non essendo sufficiente la titolarità di una posizione differenziata se il collegamento tra i documenti richiesti e la pretesa fatta valere non è desumibile, neppure implicitamente, dalla richiesta e dal ricorso. L’accesso civico generalizzato non richiede particolare motivazione quando i documenti richiesti presentano un collegamento chiaro con la pretesa dichiarata e non involgono dati personali di terzi. L’ostensione resta invece esclusa quando gli atti contengano dati personali riferiti a una pluralità di soggetti o considerazioni che incidono sulla loro riservatezza. La mancata collaborazione del richiedente, che non riscontri le richieste di integrazione dell’amministrazione, rileva ai fini della compensazione delle spese.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, hanno impugnato la nota con cui l’istituto scolastico ha ritenuto non applicabile, per l’anno scolastico 2024/2025, il principio di continuità dell’insegnante di sostegno introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 71/2024, in ragione della mancata adozione del decreto ministeriale attuativo.

Nel ricorso è stata articolata anche un’istanza ex art. 116 cod. proc. amm., volta ad accertare il diritto di accesso ai verbali dei consigli di classe relativi agli anni di frequenza del minore, ai verbali del collegio dei docenti sui criteri di assegnazione delle classi ai docenti e agli atti delle procedure di mobilità e assegnazione del personale per l’anno scolastico 2024/2025. L’amministrazione ha opposto diniego, ritenendo l’interesse non esplicitato e comunque prevalenti le esigenze di riservatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di determinatezza della domanda: la richiesta è formulata con riferimento generico agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, senza specificare quali documenti siano stati richiesti ai sensi dell’una o dell’altra disciplina. Deve quindi escludersi che si tratti di accesso civico semplice, poiché gli atti richiesti non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Quanto all’accesso documentale e a quello civico generalizzato, il Tribunale nega l’ostensione dei verbali dei consigli di classe. L’interesse sotteso non è stato evidenziato nella domanda e rimane oscuro anche dopo la proposizione del ricorso: non è desumibile, neppure implicitamente, il collegamento tra gli atti richiesti e la pretesa fatta valere in giudizio, diretta al mantenimento dell’insegnante di sostegno assegnato negli anni precedenti. Il Collegio richiama il principio secondo cui anche l’accesso generalizzato incontra il limite della tutela dei dati personali riferiti a una pluralità di soggetti, nella specie gli alunni della classe, e delle considerazioni che ne incidono sulla riservatezza. Le integrazioni richieste dalla scuola sono rimaste inevase.

Per la documentazione relativa alle procedure di mobilità e assegnazione del personale, il Collegio ritiene corretta l’individuazione, da parte della scuola, dell’autorità competente a formare gli atti, ossia l’Ufficio Ambito Territoriale, competenza non contestata dai ricorrenti.

La domanda è invece fondata con riferimento ai soli verbali del collegio dei docenti sui criteri di assegnazione delle classi ai docenti. L’individuazione di tali criteri è attività suscettibile di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e non necessita di particolare motivazione, a fronte di un chiaro collegamento con la pretesa dichiarata nella domanda. Il parziale accoglimento, unito alla mancata collaborazione dei ricorrenti, giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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