Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 110 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, dichiarata dal ricorrente per essere state soddisfatte in via amministrativa le pretese azionate, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve persistere al momento della decisione. Il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare nel merito le censure quando la parte dichiari di non avere più interesse alla definizione della controversia. La compensazione delle spese può essere disposta quando la cessazione della materia del contendere consegua alla condotta dell’amministrazione satisfattiva delle richieste del ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un parcheggio privato posto al servizio delle proprie attività commerciali lungo la via Mazzini nel Comune di Gorle, impugnavano la delibera di Giunta n. 82 del 2020 e la scheda tecnica del progetto relativi alla realizzazione di un percorso ciclopedonale che avrebbe attraversato il parcheggio stesso, riducendone la capienza.
Dopo un confronto con l’amministrazione, sfociato nell’opzione per una soluzione progettuale indicata dagli stessi ricorrenti, costoro proponevano ricorso deducendo violazione di legge per mancata adozione del piano della rete degli itinerari ciclabili e per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre alla lesione del principio di buon andamento. In pendenza di giudizio, il Comune realizzava l’intervento accogliendo le richieste dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 22 gennaio 2024, la difesa dei ricorrenti ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che l’amministrazione ha realizzato l’intervento secondo le indicazioni degli stessi ricorrenti, così da soddisfarne le pretese.
La questione giuridica riguarda la sorte del ricorso quando l’interesse a ricorrere venga meno per effetto di una sopravvenienza satisfattiva. Il Tribunale applica gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., dichiarando il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione non esamina nel merito le censure articolate, incentrate sulla violazione dell’art. 3 del D.M. n. 557/1999, sugli artt. 2 e ss. della legge n. 2/2018 e sugli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge n. 241/1990. Il venir meno della condizione dell’azione preclude al giudice la valutazione della fondatezza dei motivi.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in ragione della particolarità della controversia, valorizzando il fatto che la sopravvenuta soddisfazione delle pretese dei ricorrenti è derivata dalla condotta dell’amministrazione.
La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa, chiudendo il giudizio senza pronuncia sul merito delle censure.
Nota della Redazione
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