Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Lazio n. 367 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per il caso di inerzia, nomina commissario ad acta. La condanna al pagamento delle penalità di mora presuppone una richiesta della parte e una perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, non potendo essere disposta d’ufficio allo stato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1449/2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500 annui per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente, per un totale di € 1.500,00, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 16 febbraio 2024, ma l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la domanda di ottemperanza verificando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali dell’azione. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, che ha accertato un’obbligazione pecuniaria in capo all’Amministrazione. La ricorrente ha ritualmente notificato il titolo esecutivo e ha rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, pari a centoventi giorni dalla notifica.
Il giudice rileva che risulta per tabulas la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata. Non è stata corrisposta alcuna somma in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale, né è emerso un motivo idoneo a giustificare l’inerzia, non avendo il Ministero svolto difese nel merito.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. La scelta del termine ordinatorio risponde all’esigenza di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale senza gravare l’Amministrazione di un adempimento immediato.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. L’organo straordinario provvederà nel termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. La nomina anticipata del commissario costituisce garanzia dell’esecuzione coattiva del giudicato.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio esclude che allo stato sussistano i presupposti per la loro condanna, precisando che vi si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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