Riconoscimento titoli esteri di sostegno: il TAR Lazio impone la valutazione sostanziale (TAR Lazio n. 4713 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero non può essere negato per il solo fatto che si tratti di “titolo proprio” universitario e non di titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico dello Stato di provenienza. L’amministrazione è tenuta a una valutazione comparativa in concreto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, verificando la corrispondenza con il percorso formativo italiano e, ove emergano differenze, valutando l’adozione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Tale obbligo sussiste anche al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva, in forza degli artt. 45 e 49 TFUE, non potendo il diniego fondarsi su un giudizio di radicale diversità dei percorsi privo di adeguata e specifica motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo formativo denominato “Curso Superior en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo” conseguito presso un’università spagnola, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento in Italia della propria formazione professionale per l’insegnamento di sostegno. Con decreto dell’11 novembre 2024, l’amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo che, trattandosi di un “titolo proprio” e non di un titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo, lo stesso non potesse essere fatto valere in altri Paesi; in via ulteriore, il Ministero reputava i programmi formativi sostanzialmente diversi da quelli italiani, con conseguenti incolmabili differenze tra i due percorsi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18-22 del 2022), secondo cui l’amministrazione è tenuta a valutare l’istanza di riconoscimento tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli del percorso nazionale, e disponendo eventuali misure compensative. La circostanza che il titolo sia “proprio” dell’università che lo ha rilasciato non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’equipollenza: il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di un’appropriata istruttoria, se il percorso seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, salva l’adozione di specifiche misure compensative.
Il Collegio ha giudicato il provvedimento impugnato carente sotto il profilo motivazionale, evidenziando come il giudizio di “incolmabile diversità” dei percorsi formativi fosse sostanzialmente apodittico e privo di una solida base argomentativa. In particolare, l’ufficio non aveva chiarito perché un’adeguata previsione di misure compensative – che potrebbero includere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio – non fosse idonea a colmare eventuali lacune della formazione estera.
Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza euro-unitaria, ivi inclusa la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, precisando che anche nelle situazioni che ricadono nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE – e non della direttiva – lo Stato membro ospitante è tenuto a considerare l’insieme dei diplomi e delle esperienze pertinenti dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale.
In accoglimento del ricorso, il provvedimento di diniego è stato annullato, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione secondo i principi enunciati, e le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e dei contrasti giurisprudenziali della materia.
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Nota della Redazione
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