Obbligo vaccinale e sospensione del vigile del fuoco in malattia (TAR Sardegna n. 110 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 76/2021, consegue alla mera appartenenza del dipendente alla categoria selezionata dal legislatore e non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio. Non costituiscono ragione di esenzione né le caratteristiche concrete delle mansioni, né l’assenza dal luogo di lavoro per malattia o congedo, né la possibilità di reimpiego in altre attività: le uniche deroghe sono quelle dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, in presenza di condizioni cliniche documentate e attestate. La sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione non ha natura disciplinare, è temporanea e conserva il rapporto di lavoro; essa è legittima anche sul piano della proporzionalità e del pari trattamento, non essendo dovuto alcun assegno alimentare. La scelta di non vaccinarsi è libera e rivedibile, e determina la temporanea impossibilità della prestazione per fatto del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco in ruolo, è stato sospeso dal servizio con atto del gennaio 2022, poi rettificato, per l’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021. Lo stesso si trovava in congedo per malattia per una patologia pregressa, diagnosticata nell’agosto 2021 e nota all’amministrazione, e assumeva terapia farmacologica: da qui l’allegata impossibilità di adempiere all’obbligo, per il rischio di interazioni con il vaccino.

La sospensione è stata revocata nel marzo 2022, dopo la guarigione dal contagio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo in via principale l’annullamento e l’accertamento del diritto alla retribuzione e a ogni altro emolumento per l’intero periodo di sospensione; in via subordinata, il pagamento di una parte congrua della retribuzione. Alcuni motivi investono la legittimità costituzionale ed euroconvenzionale della disciplina.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato richiamato (tra cui Sez. III n. 8329 del 2023), osserva che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 44/2021 non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo nelle ipotesi dell’art. 4, comma 2, in presenza di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate. Lo stato di malattia, per sua natura temporanea, non integra esenzione: al suo esito il dipendente sarebbe immediatamente nella condizione di riesercitare il diritto alla prestazione.

Nel caso concreto il medico competente, interpellato dal Comando, aveva espresso parere favorevole alla sottoposizione all’obbligo, non riscontrando elementi clinici tali da determinare esenzione o differimento. Le circolari del Ministero dell’Interno avevano del resto ricompreso tra i destinatari dell’obbligo anche i fruitori del congedo per malattia. Nessuna esenzione specifica è stata allegata: l’amministrazione ha quindi dato puntuale applicazione alla norma ratione temporis vigente.

Quanto ai motivi sulla retribuzione, la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2023 (confermata dalla n. 188 del 2024), che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che non riconoscono, al lavoratore sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale, né la retribuzione né l’assegno alimentare. La sospensione costituisce per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma contrattuale, e la mancata prestazione deriva da una libera scelta del lavoratore, rivedibile in ogni momento. Il diverso trattamento riservato alla sospensione cautelare, penale o disciplinare, si giustifica perché in quei casi l’impossibilità deriva da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente.

La misura supera il vaglio di proporzionalità e di parità di trattamento: è temporanea, priva di conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto, come chiarisce l’art. 4-ter, comma 3. La Corte costituzionale, sempre con la n. 15 del 2023, ha inoltre ritenuto non irragionevole la preferenza per l’obbligo vaccinale rispetto ai test diagnostici, e la Corte EDU, Grande Camera, sentenza 8 aprile 2021, ha escluso che la vaccinazione obbligatoria integri un’ingerenza nella vita privata quando sia conforme a legge, proporzionata e assistita da un sistema sanzionatorio adeguato.

Infine, la censura fondata sull’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 1/2018 è dichiarata fuori bersaglio: oggetto del giudizio sono i provvedimenti in materia di obbligo vaccinale, adottati in forza di normativa speciale di pari rango, e non gli atti di dichiarazione o proroga dell’emergenza. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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