Rito abbreviato sportivo e notificazione dell’appello: termine dimezzato (Cons. Stato n. 110 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle federazioni sportive rientrano nel rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., che assoggetta al rito speciale tutti gli atti del CONI e delle Federazioni sportive. La qualificazione della natura delle sanzioni disciplinari e la loro attitudine a integrare fatto illecito risarcitorio attengono al merito e non alla scelta del rito, che va compiuta prima della definizione della causa. L’art. 2, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 220/2003 riserva all’ordinamento sportivo l’annullamento delle sanzioni disciplinari, ammettendo davanti al giudice amministrativo la sola tutela risarcitoria, con la conseguenza che il riferimento normativo ad “atti” o “provvedimenti” va inteso in senso non letterale. Nel giudizio conseguente trova applicazione il dimezzamento dei termini processuali, compreso quello per la notificazione dell’appello, che dalla pubblicazione della sentenza decorre in tre mesi.

Il Fatto

La Commissione federale di garanzia della Federazione Italiana Rugby aveva ritenuto un soggetto responsabile di violazioni compiute nella qualità di procuratore federale e gli aveva applicato la sospensione per cinque anni. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento e proponendo anche domanda di risarcimento dei danni.

Il TAR, con sentenza n. 4644 del 2024, dichiarava inammissibile la domanda di annullamento, riservata alla giustizia sportiva dall’art. 2, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 220/2003, e inammissibile anche quella risarcitoria, per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e mancato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, condizione di procedibilità posta dall’art. 3, comma 1, decreto-legge n. 220/2003. L’appellante chiedeva la riforma della sentenza, il CONI e la federazione resistevano eccependo in via preliminare la tardività dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la ritiene fondata. La controversia ha per oggetto un provvedimento adottato da una federazione sportiva e rientra quindi nell’art. 119, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., che assoggetta al rito speciale tutti i provvedimenti del CONI e delle Federazioni sportive.

L’appellante sosteneva il contrario, richiamando un parere del Collegio di garanzia del CONI secondo cui talune sanzioni andrebbero considerate come meri fatti e non come atti, con la conseguenza che la relativa controversia non rientrerebbe né nell’art. 119 né nell’art. 133, comma 1, lettera z), cod. proc. amm. La tesi è respinta per tre ragioni.

In primo luogo, l’argomentazione attiene al contenuto della decisione contestata e alla natura delle sanzioni applicate, profilo che riguarda il merito della controversia risarcitoria. La scelta del rito e la disciplina applicabile devono invece precedere la definizione nel merito.

In secondo luogo, l’appello è proposto avverso una sentenza resa su una controversia in cui la domanda principale aveva per oggetto l’annullamento della decisione della Commissione di garanzia, atto proveniente da un organo della federazione sportiva e alla stessa riferibile, pur nella posizione di autonomia e indipendenza riconosciutagli dal citato parere.

Infine, anche qualificando la Commissione di garanzia come organo che svolge attività giurisdizionale, la qualificazione rileverebbe solo nell’ordinamento sportivo e non modificherebbe il regime processuale degli atti davanti al giudice statale. Il riferimento normativo ad “atti” o “provvedimenti” non va inteso in senso letterale, come dimostra il riconoscimento normativo della giurisdizione esclusiva per controversie in cui è ammessa la sola tutela risarcitoria, secondo la Corte costituzionale n. 49 del 2011.

Da qui la conseguenza: il rito speciale dimezza i termini processuali, compreso quello per la notificazione dell’appello. Non risultando notificata la sentenza, opera il termine lungo dell’art. 99, terzo comma, cod. proc. amm., pari a tre mesi dalla pubblicazione: la sentenza era stata pubblicata il 7 marzo 2024, il termine scadeva il 7 giugno 2024, mentre l’appello è stato notificato il 4 ottobre 2024. L’appello è pertanto dichiarato irricevibile, con condanna dell’appellante alle spese in favore di entrambe le appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *