Competenza comunale alla demolizione per abuso paesaggistico (TAR Campania n. 1063 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela paesaggistica, la competenza ad adottare l’ordinanza di rimessione in pristino prevista dall’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 spetta innanzitutto al Comune, quale ente subdelegato dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, restando attribuite alle Soprintendenze funzioni consultive, seppure vincolanti. Il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza presuppone la presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4; in difetto di tale istanza non sussiste alcun obbligo di interpello. La rimessione in pristino costituisce atto dovuto e la sanzione pecuniaria resta confinata all’ipotesi di accertata compatibilità paesaggistica.

Il Fatto

La società ricorrente impugna, previa sospensione, l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune ha disposto la demolizione di un impianto di teleferica, con rimessione in pristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. L’impianto è collocato in un’area interamente sottoposta a vincolo paesaggistico e, secondo l’amministrazione, risulta realizzato sine titulo, essendo annegato nella pavimentazione e incorporato nel parapetto del ponte, quindi visibile dallo spazio pubblico.

La società sostiene che l’opera sarebbe ricompresa in una domanda di condono pendente, presentata dal proprio dante causa. Il Comune non si costituisce. Il Ministero della Cultura eccepisce il difetto di legittimazione passiva. Il TAR respinge l’istanza cautelare e fissa la trattazione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero, risultando impugnato il solo provvedimento comunale. Nel merito osserva che la teleferica è priva di immatricolazione e ricade in territorio interamente vincolato, con modificazione apprezzabile dello stato dei luoghi per la sua visibilità dalla strada pubblica.

Sul primo motivo, il TAR esclude il difetto di competenza del Comune. L’art. 167, comma 1 impone la rimessione in pristino senza indicare l’autorità competente; questa va individuata nel Comune, subdelegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, alle Soprintendenze residuando funzioni consultive. La potestà sanzionatoria rientra nell’esercizio comunale della vigilanza sul territorio, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.

Sul secondo motivo, il Collegio chiarisce che la cogestione del vincolo non impone l’interpello della Soprintendenza in ogni procedimento sanzionatorio. Il coinvolgimento presuppone la richiesta di compatibilità paesaggistica; nel caso di specie nessuna istanza risulta presentata, con conseguente insussistenza del presupposto del parere vincolante.

Quanto agli ulteriori motivi, il TAR esclude che l’opera rientri tra quelle escluse dall’autorizzazione elencate nell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di impianto per il trasporto di cose, visibile dallo spazio pubblico. La natura pertinenziale non sottrae l’intervento alla sanzione demolitoria, poiché l’art. 167 riserva la penalità pecuniaria alla sola ipotesi di accertata compatibilità.

Le domande di condono richiamate riguardano l’ampliamento di un locale e non contengono alcun riferimento alla teleferica. L’atto dovuto non richiede ulteriore motivazione e il c.d. decreto salva casa presuppone comunque l’istanza di sanatoria paesaggistica, nella specie inesistente. Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate con la Soprintendenza, senza provvedere nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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