Obbligo vaccinale e sospensione del militare non vaccinato (TAR Lazio n. 1117 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del militare che non si sottoponga all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. L’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e opera un bilanciamento non irragionevole con la libertà di autodeterminazione. La mancata vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità della prestazione e il venir meno del sinallagma funzionale del contratto: in applicazione del principio di corrispettività, la perdita della retribuzione e di ogni emolumento, compreso l’assegno alimentare, è conseguenza della libera scelta del lavoratore. Non è configurabile alcuna disparità di trattamento rispetto alla sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare, né alcun indebito condizionamento finanziario ai fini della disciplina sulla sperimentazione clinica.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia, ha impugnato la nota con cui è stato sospeso dal servizio e dalla relativa retribuzione, con decorrenza dal 26 dicembre 2022, per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Ha chiesto l’annullamento degli atti e delle norme indicate in epigrafe e la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Deduce, tra l’altro, l’illegittimità dell’obbligo vaccinale generalizzato per categorie di lavoratori, la mancata previsione del tampone in alternativa alla vaccinazione, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina del codice militare, l’irragionevole compressione del diritto alla retribuzione e il contrasto con il Regolamento UE n. 536/2014. Resiste il Ministero della Difesa. Dopo la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione impropria del giudizio. Il ricorrente non ha dedotto il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e il diritto nazionale, ma un diverso contrasto con il Regolamento UE n. 536/2014: le precisazioni che la CGUE fornirà al Consiglio di Stato non sarebbero quindi rilevanti nel giudizio. La violazione della normativa sovranazionale deve essere comunque dedotta nel giudizio a quo.

Nel delimitare il thema decidendum, il Tribunale esclude il profilo della detrazione dell’anzianità, introdotto solo con memoria non notificata alla controparte: le censure così dedotte sono inammissibili, essendo la memoria deputata a mera illustrazione dei motivi già proposti.

Nel merito, il gravame è dichiarato inammissibile nella parte volta alla caducazione di norme di legge direttamente impugnate e infondato nel resto. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023, il Collegio ricorda che l’obbligo vaccinale trova giustificazione nel principio di solidarietà e che i relativi principi si applicano anche al personale militare, per i compiti affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica. L’affermazione del ricorrente di svolgere mansioni con contatti sporadici è apodittica e smentita dal suo stesso ricorso, che indica le funzioni di addetto pattuglie.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituisce adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con l’art. 18 d.lgs. n. 81/2008. Il venir meno del sinallagma funzionale esclude la spettanza della retribuzione e di ogni altro compenso. Quanto all’assegno alimentare, la Corte costituzionale n. 188 del 2024 ne ha confermato la non necessaria erogazione, non essendo validi tertia comparationis i casi di sospensione per procedimento penale o disciplinare, di natura provvisoria e cautelare.

È respinta anche la censura sul Regolamento UE n. 536/2014: i vaccini anti Covid-19 non sono oggetto di sperimentazione clinica, ma di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento n. 507/2006. Le autorità competenti hanno attestato sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il rigetto della domanda di annullamento travolge la connessa domanda risarcitoria, per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *