Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1115 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., la condanna dell’amministrazione a provvedere presuppone che l’inerzia perduri al momento della pronuncia del giudice. L’interesse del privato all’accertamento dell’illegittimità del silenzio costituisce condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione. L’emanazione di un provvedimento esplicito, anche non satisfattivo, in risposta all’istanza rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Resta irrilevante ogni indagine sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto, tutelabile con autonoma impugnazione o con la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di aree a destinazione industriale site nel Comune di Rho, sulle quali l’Atto integrativo all’Accordo di Programma per la qualificazione del sistema fieristico lombardo prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio. Con istanza del 15.12.2023 hanno diffidato gli enti sottoscrittori, in particolare i Comuni di Milano e di Rho, a definire il procedimento mediante cessione volontaria delle aree o, in subordine, con l’adozione del decreto di esproprio.
Non ottenendo riscontro, hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, chiedendo il risarcimento del danno in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente. Il Comune di Milano ha eccepito la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per l’adozione di un provvedimento in data 14.3.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione processuale dell’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio. Il giudizio, regolato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza. La condanna a provvedere presuppone quindi che l’inerzia perduri al momento della decisione.
Trattandosi di condizione dell’azione, l’interesse deve sussistere fino alla pronuncia. Ne deriva che l’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se intervenuto prima della proposizione, o improcedibile per sopravvenuta carenza, se sopravvenuto nel corso del giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 1502 del 2016, n. 4605 del 2015, n. 273 del 2015 e sez. VI, n. 1648 del 2015 e n. 4058 del 2014.
Tale esito prescinde da ogni ulteriore indagine sulla integrale soddisfazione della pretesa. Se il provvedimento sopravvenuto è ritenuto illegittimo, l’interessato è tutelato dalla possibilità di proporre nuova impugnazione o di convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a..
Nel caso concreto l’amministrazione ha riscontrato l’istanza con atto del 14.3.2024, manifestando la volontà di acquisire l’area mediante cessione bonaria, subordinata alla condizione che la superficie sia bonificata e priva di passività ambientali, con apposita certificazione. Il Collegio qualifica l’atto come avente carattere provvedimentale, idoneo a costituire adempimento dell’obbligo di provvedere. Irrilevante è il carattere non satisfattivo dell’interesse e la legittimità della condizione apposta. È pertanto venuto meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio e il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.