Vincolo paesaggistico sopravvenuto e onere di motivazione sul condono (TAR Sicilia n. 2408 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina del terzo condono edilizio l’anteriorità del vincolo rispetto all’esecuzione dell’opera è condizione ostativa alla sanatoria indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Quando invece il vincolo paesaggistico sia apposto dopo la realizzazione dell’abuso, il diniego della Soprintendenza non costituisce atto dovuto: l’amministrazione deve procedere a una verifica in concreto della compatibilità paesaggistica dell’intervento e darne conto con congrua e analitica motivazione. In Sicilia l’art. 24 della legge reg. n. 15/2004 recepisce integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, senza prevedere limiti più stringenti di quelli nazionali. Il parere della Soprintendenza non è soggetto a silenzio assenso, poiché l’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004 riguarda le sole autorizzazioni ad eseguire opere e non i nulla osta postumi in sanatoria.
Il Fatto
La ricorrente ha realizzato tra il 24 giugno 2000 e il 31 marzo 2003 interventi in ampliamento di un fabbricato preesistente, presentando nei termini istanza di condono. L’immobile è situato in aperta campagna, in un’area sulla quale un decreto assessoriale del 2016 ha successivamente apposto un vincolo paesaggistico relativo di inedificabilità.
Preso atto del vincolo sopravvenuto, la ricorrente ha chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica. L’amministrazione, richiamato il decreto di apposizione del vincolo e una circolare dipartimentale del 2022, ha rigettato l’istanza. Il diniego è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso sotto il primo motivo. Muovendo dall’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, il Collegio ricorda che gli abusi maggiori non sono sanabili quando siano stati commessi in zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. Ne deriva che la richiesta del parere di compatibilità è superflua solo in tale ipotesi, perché il divieto di condono è stabilito dal legislatore.
Il quadro non muta nell’ordinamento siciliano. L’art. 24 della legge reg. n. 15/2004 ha recepito la disciplina statale sul terzo condono e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge reg. n. 19/2021 ad opera della Corte costituzionale n. 252/2022, in Sicilia trova integrale applicazione la normativa nazionale. La norma regionale non prevede alcun divieto automatico di condono quando il vincolo sia stato apposto dopo la realizzazione delle opere.
Nel caso concreto il vincolo è stato istituito nel 2016, quindi in epoca di molto successiva all’ultimazione delle opere e alla stessa presentazione della domanda di condono. Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare il decreto di vincolo e la circolare dipartimentale, trattando il diniego come atto dovuto per la sola esistenza del vincolo alla data del parere. Secondo il Collegio tale motivazione è errata, perché l’istanza era ammissibile e astrattamente valutabile: la Soprintendenza avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità paesaggistica dell’intervento, tenendo conto della sopravvenienza del vincolo, e darne atto con congrua motivazione.
Il Tribunale esamina poi, ai fini della riedizione dell’azione amministrativa, la censura sul preteso silenzio assenso, reputandola infondata. L’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, come modificato nel 2003, prevede che il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto se il parere non sia formulato entro centottanta giorni. L’art. 17, comma 6, della legge reg. n. 4/2003 si riferisce ai due condoni precedenti. L’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004 concerne le sole autorizzazioni ad eseguire opere e non è applicabile ai nulla osta postumi in sanatoria. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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