Sospensione impropria del giudizio per pregiudiziale costituzionale sull’esame di avvocato 2024 (TAR Lombardia n. 4082 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione impropria del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., deve essere adottata previo contraddittorio e solo se le parti, o almeno una di esse, non richiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale. Il giudice amministrativo, nell’ipotesi in cui sia applicabile la medesima norma già rimessa alla Corte costituzionale da altro giudizio su questione analoga, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sui profili della sospensione e sull’eventuale intervento nel giudizio incidentale, tenuto conto delle nuove norme integrative che ammettono l’intervento anche di soggetti parti in un diverso giudizio, ove portatori di interessi analoghi o connessi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la comunicazione del voto riportato nella prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione forense – sessione 2024, e la conseguente non ammissione alla prova orale, nonché il verbale della Sottocommissione esaminatrice. Il giudizio era instaurato dinanzi al TAR Lombardia, con contestuale domanda di annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che, in un giudizio analogo, era stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023, come convertito dalla legge n. 18/2024, nella parte in cui dispone il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione 2024, dell’art. 46 della legge n. 47/2012. Tale rimessione, operata con ordinanza dello stesso Tribunale, aveva comportato la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953.
Nel presente giudizio, vertente su una questione di diritto analoga, il Collegio riteneva di dover valutare la sospensione impropria ex art. 295 c.p.c. Secondo i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2024, tale sospensione va disposta previo contraddittorio. Essa può essere adottata solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale nel giudizio incidentale già instaurato.
Il Tribunale, pertanto, assegnava alle parti il termine di venti giorni dalla comunicazione per presentare memorie sui profili indicati, riservando alla scadenza del termine la decisione sulla sospensione. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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