Porto d’armi, valutazione autonoma del Prefetto e revoca vincolata del Questore (TAR Calabria n. 1085 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, il giudizio di affidabilità è prognostico e precauzionale, distinto dall’accertamento penale: l’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività fatti anche privi di rilievo penale, nonché l’esito archiviativo del procedimento, per desumerne il pericolo di abuso. Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni si fonda su un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irrazionalità o travisamento. Tra il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. e la licenza di porto d’armi sussiste un rapporto di presupposizione: la revoca questorile costituisce conseguenza naturale e praticamente vincolata del primo provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio dal 1970 e di permesso di detenzione di armi. La Prefettura di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, richiamando il deferimento all’Autorità giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose e il rapporto informativo dei Carabinieri. Il Questore ha poi revocato la licenza di porto di fucile.

Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, per essere l’esplosione avvenuta in aperta campagna e per essere i fatti già stati archiviati dalla Questura. L’Amministrazione ha resistito sostenendo la legittimità del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’assetto normativo del porto d’armi, richiamando la giurisprudenza amministrativa: la detenzione delle armi è ipotesi eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prevalenti. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilevanza anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato n. 2404 del 2017; Cons. Stato n. 6812 del 2018).

Il TAR distingue nettamente il giudizio di affidabilità da quello penale: il primo ha funzione precauzionale e può prescindere dagli esiti del procedimento, compresi l’archiviazione o il ritiro della querela, che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti (TAR Calabria n. 740 del 2023). L’Amministrazione può quindi valorizzare nella loro oggettività vicende e situazioni personali, anche non attinenti alle armi, per desumerne la non completa affidabilità.

Nel caso concreto, la Prefettura ha compiuto una valutazione autonoma rispetto a quella già svolta dalla Questura, valorizzando il dato spaziale dell’esplosione avvenuta a distanza inferiore ai 50 metri dalla carreggiata, desunto dagli atti dei pubblici ufficiali con efficacia fidefacente. Il ricorrente non ha negato l’esplosione oltre la distanza prescritta. La misura supera il vaglio di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto, essendo la più mite disponibile e revocabile dal Prefetto al venir meno dell’inaffidabilità.

Quanto alla revoca questorile, il Collegio ritiene infondata la doglianza di mancanza di autonoma valutazione. Tra divieto prefettizio e licenza sussiste un rapporto di presupposizione: la revoca è conseguenza naturale e praticamente vincolata (Cons. Stato n. 1292 del 2013; Cons. Stato n. 3585 del 2024). Il ricorso è respinto; le spese di lite sono integralmente compensate in ragione del precedente provvedimento di archiviazione della Questura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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