Decadenza dall’assegnazione illegittima se il canone è versato nel termine (TAR Lazio n. 1115 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di un bene pubblico per il mancato pagamento anticipato del canone di concessione è illegittima quando la lex specialis della procedura non preveda tale obbligo né la relativa sanzione, limitandosi a collocare il pagamento tra gli obblighi dell’assegnatario con risoluzione successiva alla stipula della convenzione. Ove l’amministrazione ritenga comunque di pretendere il versamento integrale prima dell’assegnazione, la diffida impartita deve rispettare i principi di cui all’art. 97 Cost., non essendo ammissibile una intimazione “ad horas” priva di un termine congruo, a fronte della quale il codice civile prevede, all’art. 1454 cod. civ., almeno quindici giorni. Integra eccesso di potere il provvedimento di decadenza motivato con il ritardo nella trasmissione della prova del pagamento, quando la prova sia stata inviata nel giorno di scadenza e la diffida non contenesse alcun orario per l’inoltro della documentazione. È illegittima, infine, la motivazione fondata sulla necessità di un celere affidamento del bene, quando l’assegnatario abbia già prodotto tutta la documentazione necessaria alla stipula della convenzione e all’avvio dell’attività.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura per l’assegnazione di postazioni temporanee destinate alle attività di supporto alla balneazione su piazzole di sosta lungo la strada litoranea. Il ricorrente risulta aggiudicatario dell’area ubicata al Km 34,700. Con nota del 16 giugno 2025 il Comune ha quantificato il canone di concessione in euro 6.359,85, invitando al versamento entro cinque giorni; con successiva nota del 20 giugno ha richiesto, entro il 25 giugno, la cauzione definitiva e le polizze RCT e All-Risks, questa volta espressamente a pena di decadenza.
Il ricorrente ha chiesto chiarimenti, un’ampliazione dell’area e la rateizzazione del canone ai sensi del regolamento comunale. Il Comune ha replicato il 26 giugno, richiamando la parità di trattamento rispetto agli altri aggiudicatari che avevano versato in unica soluzione. Con nota del 27 giugno ha intimato il pagamento «inderogabilmente entro le ore 12.00» del 30 giugno, preavvisando la decadenza. Il ricorrente ha versato l’intero importo nel termine e ha trasmesso la ricevuta con PEC delle 15,33 dello stesso giorno. Il 1° luglio il Comune ha comunque dichiarato la decadenza, rilevando il tardivo inoltro della prova del pagamento, e ha riassegnato l’area alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato l’applicazione del rito speciale ex art. 120 c.p.a., vertendo la controversia su atti di una procedura di affidamento disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023 e incidendo la decadenza sulla fase precedente alla stipula. Ha poi escluso la carenza sopravvenuta di interesse, poiché l’avviso consente la proroga dell’assegnazione per la stagione successiva e il ricorrente ha manifestato la permanenza dell’interesse anche a fini risarcitori.
Nel merito, il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della lex specialis. L’avviso prevede l’obbligo di corrispondere COSAP e TARIG e la risoluzione della convenzione per inadempimento, ma non impone il versamento del canone prima della stipula né lo sanziona con la decadenza. Diversamente, per cauzione e polizze l’avviso stabilisce espressamente la consegna nel termine perentorio di sette giorni «al fine di procedere all’assegnazione del bene». Da qui la fondatezza della doglianza: l’amministrazione non aveva il potere di disporre la decadenza per il mancato pagamento integrale e anticipato.
Il Collegio ha aggiunto una seconda, autonoma ragione di illegittimità. Anche ammesso che il Comune potesse pretendere l’integrale versamento prima dell’assegnazione, la diffida “ad horas” contrasta con i principi di cui all’art. 97 Cost., che devono ispirare l’azione amministrativa soprattutto in assenza di disposizioni specifiche. L’istituto è sconosciuto all’ordinamento: l’art. 1454 cod. civ. prevede un termine di almeno quindici giorni. Il Comune, inoltre, non ha dato alcun riscontro alla richiesta di rateizzazione formulata secondo il regolamento comunale. I vizi della diffida si propagano in via derivata al provvedimento di decadenza.
Il Tribunale ha poi valorizzato il dato fattuale: la prova dell’avvenuto pagamento integrale è stata trasmessa il giorno stesso della scadenza, mentre la diffida conteneva un orario solo per l’esecuzione del pagamento, non per l’inoltro della documentazione. Poiché il provvedimento è motivato con riferimento all’omessa trasmissione dell’ordine di bonifico e non al mancato pagamento, risultano fondati gli ulteriori profili di eccesso di potere. È parimenti illegittima la motivazione basata sul celere affidamento dell’area, avendo il ricorrente già prodotto tutta la documentazione necessaria alla stipula e all’avvio dell’attività.
È stata invece respinta la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendosi la stessa compresa nella diffida del 27 giugno, che aveva chiaramente rappresentato la decadenza in caso di mancato pagamento. Il ricorso è stato accolto con annullamento della decadenza, della diffida presupposta e degli atti conseguenti, tra cui la riassegnazione alla controinteressata; la domanda di annullamento è stata respinta per gli altri atti, privi di effetti lesivi o non specificamente censurati. Spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori nei confronti del Comune, compensate verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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