Il sub-comparto attuabile non si fraziona oltre l’unità minima del piano decaduto (TAR Puglia n. 1116 del 04.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 3, legge n. 1150/1942, nel testo introdotto dall’art. 5, comma 8-bis, legge n. 106/2011, consente al comune di accogliere le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti del piano particolareggiato decaduto, indipendentemente dalla parte restante del comparto, ma non autorizza l’ulteriore frazionamento del sub-comparto. L’unità operativa minima coincide con l’intero sub-comparto e la proposta deve provenire dai privati che ne abbiano la titolarità integrale. La proposta è inoltre subordinata al rispetto della destinazione d’uso delle aree pubbliche e fondiarie e degli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto: la continuità programmatica e funzionale impedisce che l’attuazione per fasi si traduca in una nuova pianificazione di secondo livello. È illegittima la delibera consiliare che approvi un progetto limitato a una frazione del sub-comparto, senza il coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree interessate.
Il Fatto
Il consiglio comunale aveva approvato nel 2007 il piano di lottizzazione di un comparto suddiviso in quattro sub-comparti. Tre risultavano attuati; il quarto non veniva realizzato e il piano decadeva per decorso del termine decennale. Alcuni proprietari di quote del sub-comparto presentavano nel 2022 istanza di attuazione ai sensi dell’art. 17, comma 3, legge n. 1150/1942, limitandola a una porzione del sub-comparto. Il comune accoglieva la proposta con delibera consiliare pubblicata nel settembre 2023.
Due comproprietari di immobili ricadenti nel medesimo sub-comparto impugnavano la delibera con distinti ricorsi, poi riuniti, deducendo la violazione della norma statale e delle norme tecniche del piano regolatore, il difetto di istruttoria e la lesione dei propri diritti dominicali ed edificatori. Il Tribunale disponeva verificazione tecnica per accertare la collocazione dei cespiti, la frazionabilità del sub-comparto e la conformità del progetto ai parametri dello strumento decaduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio parte dall’interpretazione letterale dell’art. 17, comma 3, legge n. 1150/1942. L’avverbio “indipendentemente” opera sul rapporto tra sub-comparto e comparto, non all’interno del sub-comparto: l’ambito oggettivo della norma riguarda i comparti parzialmente inattuati e le frazioni in cui essi sono eventualmente suddivisi. Ammettere l’ulteriore frazionamento del sub-comparto condurrebbe a un spezzettamento indefinito dell’attività urbanistica, incompatibile con uno sviluppo armonico delle aree.
La conclusione è confermata dalle N.T.A. del P.R.G., che impongono agli strumenti esecutivi di impegnare l’intera maglia o la parte residuale non pianificata, e dalla previsione delle norme tecniche del piano decaduto, secondo cui l’unità operativa minima è l’intero sub-comparto. Nemmeno l’art. 3.10, comma 3, N.T.A. — che consente al proprietario di un edificio esistente di non aderire al piano — si sottrae a questa lettura, poiché si riferisce alla dimensione del comparto.
Il Tribunale rileva inoltre il difetto di partecipazione procedimentale. Anche a voler ritenere ammissibile la proposta parziale, essa avrebbe dovuto essere sottoposta a tutti i proprietari delle aree ricadenti nel sub-comparto. Non assolve a tale onere la comunicazione del 2020, riferita a una precedente proposta di variante poi ritirata e relativa all’intera estensione del sub-comparto. Il coinvolgimento degli interessati non è adempimento formale, ma strumento di attuazione consensuale del comparto.
Fondata è anche la censura relativa alla continuità con lo strumento decaduto. La verificazione ha accertato che la superficie ceduta a standard è pari al 38,9% anziché al 47% prescritto, che emergono errori nella valutazione delle preesistenze e che la riattivazione assume i caratteri di una nuova pianificazione di secondo livello. Il lotto riservato ai ricorrenti risulta peraltro collocato in posizione residuale, con accesso veicolare inidoneo.
I ricorsi riuniti sono pertanto accolti, con annullamento della delibera consiliare. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite, mentre il compenso del verificatore è posto in solido a carico dell’amministrazione e dei controinteressati.
Nota della Redazione
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