Nessun obbligo di autotutela su istanza di parte e giudicato penale assolutorio (Cons. Stato n. 10042 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta con cui un privato solleciti l’Amministrazione ad esercitare l’autotutela su titoli edilizi non fa sorgere alcun obbligo di provvedere: si tratta di una mera denuncia con funzione sollecitatoria, rispetto alla quale il potere di rimozione resta espressione di discrezionalità amministrativa. Il carattere vincolante, nel giudizio amministrativo, dell’accertamento compiuto dal giudice penale è subordinato a presupposti rigorosi: sul piano soggettivo opera solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile costituito o intervenuto; sul piano oggettivo copre i soli fatti materiali, non la loro qualificazione o valutazione giuridica. Ne consegue che una pronuncia penale non di condanna non è idonea a condizionare l’autonoma valutazione del giudice amministrativo. La legittimazione del terzo a contestare i titoli edilizi esige inoltre la dimostrazione di una posizione oltre la vicinitas e il rispetto dei termini di impugnazione.

Il Fatto

Un privato, proprietario di un fabbricato vicino e non confinante rispetto all’immobile realizzato da una società su particelle ricomprese in un piano particolareggiato esecutivo, presentava al Comune un’istanza di accertamento di abusi edilizi e di adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi. Formatosi il silenzio, proponeva ricorso per silenzio-inadempimento, poi integrato da motivi aggiunti avverso la nota con cui il Comune aveva escluso l’esistenza di motivi per il diniego o la revoca delle agibilità.

Il TAR adito dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenienza di un atto espresso di segno negativo e respingeva i motivi aggiunti, ritenendoli in parte inammissibili perché volti a contestare provvedimenti inoppugnabili e in parte infondati quanto all’obbligo di rimozione in autotutela e all’attivazione dei poteri repressivo-sanzionatori. Proponeva appello il privato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Sul primo motivo chiarisce che, per un verso, dalla sentenza penale non di condanna non discende alcun vincolo e, per altro verso, l’esposto di un privato non impone l’avvio dell’iter di autotutela sui titoli rilasciati e contestati.

Richiamando l’art. 654 cod. proc. pen., il Collegio ribadisce che il carattere vincolante dell’accertamento penale è subordinato a presupposti rigorosi: sotto il profilo soggettivo il giudicato opera solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile costituito o intervenuto, non verso soggetti rimasti estranei al processo; sotto il profilo oggettivo il vincolo copre i soli fatti materiali, non la loro qualificazione giuridica, che resta circoscritta al processo penale e non condiziona la valutazione del giudice amministrativo o dell’Amministrazione. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 358 del 2022 e Sez. V, n. 2285 del 2021.

Sul versante dell’autotutela, la decisione esclude un dovere generalizzato dell’Amministrazione di provvedere: la richiesta del privato è una mera denuncia con funzione sollecitatoria, e i provvedimenti di autotutela sono manifestazione di un potere tipicamente discrezionale che l’Amministrazione non ha obbligo di attivare, dovendo essa sola valutare la sussistenza dell’interesse alla rimozione dell’atto. La sentenza di primo grado ha quindi fatto buon governo dei principi richiamati.

Quanto agli altri motivi, il Collegio esclude la sussistenza di viabilità pubblica e rileva il rispetto delle distanze; reputa dirimente il principio per cui la legittimità del ricorso di un terzo contro atti relativi a titoli edilizi è subordinata alla dimostrazione di una legittimazione oltre la vicinitas e al rispetto dei termini di impugnazione. Sui profili urbanistici i lavori risultano coerenti con la disciplina degli interrati; sul sistema fognario il parere favorevole dell’ente gestore e la SCIA presentata nel 2014 superano i rilievi sulla riespansione dell’ordinanza dirigenziale del 2008; sull’agibilità risulta l’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione.

Le contestazioni sulla falsità di atti e documenti posti a base dei titoli edilizi risultano superate dall’esito negativo della proposta querela di falso. La decisione richiama infine il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, e respinge l’appello con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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