Chiusura temporanea del pubblico esercizio sospesa: fondata la doglianza sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 21 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela monocratica e collegiale, la sospensione dell’efficacia di un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea di un pubblico esercizio di somministrazione è giustificata quando le questioni di diritto sollevate con il ricorso richiedono ulteriori approfondimenti istruttori. Il pregiudizio grave e irreparabile può configurare il fumus boni iuris in relazione alla natura del sacrificio imposto all’attività d’impresa, ancorché per un periodo limitato. La tutela cautelare può limitarsi alla sola misura della sospensione parziale, fatti salvi gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e il divieto di attività abusiva.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un pubblico esercizio di somministrazione ubicato nel Comune di Lecce, impugnava l’ordinanza dirigenziale del 17 dicembre 2025, con la quale l’Amministrazione aveva ordinato la rimozione di un’occupazione di suolo pubblico ritenuta abusiva (verbale del 10.11.2025), il ripristino dello stato dei luoghi e, soprattutto, la chiusura dell’attività per cinque giorni.
Avverso tale determinazione, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Puglia, deducendo presunti vizi di legittimità, e chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha ritenuto che la materia del contendere, caratterizzata dalla contestazione di un’attività in esubero rispetto al permesso rilasciato, presentasse profili di complessità tali da richiedere un approfondimento in sede di merito. In considerazione della natura del pregiudizio dedotto, il Tribunale ha valutato l’opportunità di una decisione re adhuc integra, optando per una sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla sola misura della chiusura quinquennale.
Il bilanciamento degli interessi operato dal Collegio ha condotto a una sospensione parziale del provvedimento, mantenendo fermi l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il divieto di svolgimento di attività non autorizzata. La misura ablativa della sospensione dell’attività è stata considerata suscettibile di produrre un pregiudizio grave e irreparabile, valutabile anche nel limitato arco dei cinque giorni.
In tal senso, la camera di consiglio ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 4 novembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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