Revoca dell’aggiudicazione per falsa dichiarazione fiscale e risarcimento del danno (TAR Calabria n. 1119 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca dell’aggiudicazione che si fondi sulla falsità della dichiarazione di regolarità fiscale quando, al momento della presentazione dell’offerta e dell’aggiudicazione, il termine di pagamento del debito erariale portato da cartella esattoriale sia ancora soggetto alla sospensione ex lege dei versamenti: in tal caso la dichiarazione resa nel DGUE non è falsa e la revoca è annullabile. La responsabilità della stazione appaltante in materia di appalti ha natura oggettiva, non richiedendo la verifica della colpa, ma l’illegittimità del provvedimento non basta, dovendosi accertare la spettanza del bene della vita. Il lucro cessante da mancata esecuzione dell’appalto è quantificabile nel 10% dell’importo a base d’asta come ribassato dall’offerta, ma solo se l’impresa alleghi e provi di non aver reimpiegato mezzi e manodopera in altre attività. Il danno curriculare è risarcibile solo se concretamente allegato e provato. La cauzione provvisoria incamerata va restituita, con i soli interessi legali dal giorno del pagamento, trattandosi di obbligazione restitutoria e non risarcitoria.

Il Fatto

Un’ATI partecipava a una procedura negoziata indetta da un Comune per lavori di messa in sicurezza idraulica, risultando aggiudicataria con determina del settembre 2021 e conseguendo la consegna dei lavori.

Nel corso delle verifiche l’Agenzia delle Entrate segnalava una pendenza di oltre 6.400 euro a carico di una mandante, da cartella esattoriale notificata nel febbraio 2020. Il Comune revocava d’ufficio l’aggiudicazione nel novembre 2021, ritenendo falsa la dichiarazione di regolarità fiscale, segnalava il caso all’Anac e incamerava la cauzione provvisoria. L’Anac archiviava il procedimento sanzionatorio, ritenendo il termine di pagamento ancora pendente alle date di offerta e aggiudicazione. Esperita senza esito la diffida in autotutela, l’ATI agiva per il risarcimento del danno e, in subordine, per l’indennizzo da revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione, qualificando la controversia come relativa alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede della stazione appaltante, anche in assenza di stipula del contratto, richiamando Cass. civ., Sez. Un. n. 13191 del 2018.

Passando al merito, il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’amministrazione è ricondotta al sistema aquiliano e che in materia di appalti, dopo la sentenza della Corte di Giustizia in causa C-314/09, essa ha natura oggettiva. Richiama quindi l’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la soglia di gravità di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e i principi dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2024 sulla natura certificativa delle attestazioni fiscali e sull’onere dichiarativo protratto fino alla stipula.

Il primo profilo della revoca regge: nel calcolare il superamento della soglia rilevano anche interessi e sanzioni, e l’imposta insoluta, sommata agli accessori, eccede i 5.000 euro. Il secondo profilo è invece viziato. Il pagamento della cartella era stato assoggettato alla sospensione dei termini disposta dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 73/2021, con scadenza differita al 30.9.2021: sia alla data dell’offerta sia a quella dell’aggiudicazione il termine non era decorso. La dichiarazione di assenza di debiti definitivi non era pertanto falsa, come del resto rilevato dall’Anac.

Accertata la responsabilità e la spettanza del bene della vita, il Collegio esamina le voci di danno. Il lucro cessante sarebbe pari al 10% dell’importo a base d’asta ribassato, ma la società non ha allegato né provato di non aver reimpiegato mezzi e manodopera altrove; la domanda è respinta anche ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. Parimenti priva di supporto probatorio è la pretesa sul danno curriculare, quantificata al 3% senza alcuna allegazione sul settore di operatività o sulla rilevanza dell’appalto.

Quanto al danno emergente, la cauzione provvisoria era stata incamerata in assenza di un fatto riconducibile all’affidatario: se ne dispone lo svincolo e la restituzione, con i soli interessi legali dal pagamento al soddisfo. Le spese di lite sono integralmente compensate per il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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