Rinuncia all’appello e spese di verificazione a carico di entrambe le parti (Cons. Stato n. 5377 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, dichiarata dalla parte appellante per sopravvenuta satisfazione della pretesa in via amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere e giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Le spese di verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. possono essere poste a carico di entrambe le parti, in misura eguale, quando l’accertamento tecnico non sia riuscito a chiarire incontrovertibilmente il fatto per la non esaustività della documentazione prodotta dall’appellante, ma abbia comunque posto in luce difficoltà interpretative favorevoli alla tesi della medesima appellante. Il compenso del verificatore va liquidato secondo l’art. 275 d.P.R. n. 115/2002 e le tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, a percentuale o a vacazione, non potendosi utilizzare un diverso costo orario.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal diniego opposto dal Gestore dei Servizi Energetici alla società proponente in ordine ai Titoli di Efficienza Energetica (c.d. Certificati bianchi), riconducibili a un intervento di efficienza energetica realizzato presso lo stabilimento di un soggetto terzo titolare. Il GSE, dopo aver inizialmente approvato la proposta e le prime richieste di verifica, avviava un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 12 D.M. 11 gennaio 2017, disponendo in esito al contraddittorio la decadenza dagli incentivi.

La società impugna il provvedimento davanti al TAR Lazio, che rigetta il ricorso. Propone quindi appello, articolando dieci motivi. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato dispone una verificazione per acclarare la data di attivazione dell’impianto e la correttezza dell’algoritmo di calcolo dei risparmi. Nella pendenza del giudizio il GSE, in accoglimento di un’istanza di riesame, sostituisce alla decadenza una decurtazione degli incentivi. La società appellante dichiara allora di rinunciare all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more, in seguito alla definizione favorevole del procedimento amministrativo di riesame. La rinuncia, non contestata dalla controparte, preclude ogni ulteriore esame del merito e impone la definizione del giudizio in chiave processuale.

Quanto alle spese del doppio grado, la Sezione dispone l’integrale compensazione, in coerenza con la sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione e con l’adesione del GSE alla relativa richiesta.

La parte più significativa della pronuncia riguarda le spese di verificazione. Il Collegio rileva che l’accertamento tecnico non ha chiarito in maniera incontrovertibile la data di avvio della produzione di risparmi, a causa della non esaustività della documentazione prodotta dall’appellante. A tale lacuna si sarebbe però potuto porre rimedio mediante approfondimenti del GSE in sede di soccorso istruttorio, applicabile anche a questi procedimenti, come chiarito dalla stessa sezione con le sentenze n. 7121/2024 e n. 7620/2024.

La verificazione ha tuttavia esplicitato, sul contestato errore nell’algoritmo di calcolo, la sussistenza di difficoltà interpretative, ponendo in luce elementi in favore dell’interpretazione seguita dall’azienda. Da qui la scelta di porre le spese a carico di entrambe le parti, nella misura di metà per ciascuna.

Il Collegio interviene infine sulla liquidazione del compenso al verificatore. Il professionista aveva quantificato il proprio onorario in base alle ore impiegate e al costo orario del personale universitario. La Sezione richiama l’art. 275 d.P.R. n. 115/2002, che rinvia alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002: gli onorari vanno determinati a percentuale, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero a vacazione. Richiamando la propria decisione n. 2792/2026 e la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2025, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 4, comma 2, legge n. 319/1980 nella parte in cui prevedeva per le vacazioni successive alla prima un onorario inferiore, il Collegio fissa l’importo in € 14,68 per vacazione. Il verificatore è quindi invitato a ripresentare la parcella secondo i criteri indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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