Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta docente e nomina del commissario (TAR Marche n. 415 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza e assegna un termine per provvedervi. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La P.A. costituita solo formalmente e che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa non può sottrarsi all’esecuzione. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere a parte ricorrente il beneficio economico della carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici accertati, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sul titolo si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Il ricorso è ritenuto ammissibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il dato temporale funge da presupposto di legge per l’azionabilità della pretesa esecutiva.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice rileva che la P.A., costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La mancata contestazione consolida l’accertamento dell’inadempimento.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza in favore dei ricorrenti, per la parte a ciascuno spettante, salvo le somme già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo quando sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche mediante un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio rileva che l’inadempimento non era contestato al momento della presentazione del ricorso e condanna l’Amministrazione al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.