Agio a base di gara non escludente e offerta con aggio zero (TAR Lombardia n. 111 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che indica la misura massima dell’aggio dovuto dal Comune al concessionario e assoggetta tale misura a ribasso non ha natura escludente, non preclude la partecipazione né la corretta formulazione dell’offerta e non va impugnata in via immediata. Il corrispettivo del servizio di riscossione coattiva non è costituito dal solo aggio, ma anche dall’onere della riscossione e dai rimborsi posti a carico del debitore ai sensi dell’art. 1, comma 803, legge n. 160/2019. Ne deriva che l’offerta con aggio pari a zero manifesta soltanto la rinuncia a un ricavo da una specifica voce di entrata e non equivale a un’offerta pari a zero. La sostenibilità dell’offerta si verifica sul complesso delle entrate e dei costi giustificati, dovendo l’operatore indicare i ricavi delle attività esecutive e cautelari e i costi necessari a realizzarli.
Il Fatto
Il gestore uscente del servizio impugna l’aggiudicazione della concessione triennale del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune, disposta con determinazione del 7.9.2023 in favore di altra società. La gara era indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, con aggio del 7% posto a base e soggetto a ribasso.
L’aggiudicataria si colloca al primo posto grazie al punteggio economico pieno, ottenuto azzerando l’aggio, e supera di poco la ricorrente, che aveva conseguito il migliore punteggio tecnico. La ricorrente deduce la violazione del disciplinare e del capitolato, sostenendo che il corrispettivo del concessionario è costituito esclusivamente dall’aggio e che l’azzeramento dello stesso dimostra l’inaffidabilità dell’offerta. Lamenta inoltre un artificio contabile nella voce dei rimborsi correlati alle procedure esecutive, indicata come ricavo senza i relativi costi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il profilo processuale. La clausola che fissa l’aggio massimo e ne ammette il ribasso non è escludente: non impedisce la partecipazione né limita la formulazione dell’offerta economica. Il disciplinare consentiva proposte anche inferiori alla misura massima, senza escludere un aggio pari a zero, purché l’offerta restasse sostenibile. Mancando il presupposto dell’immediata impugnazione, l’eccezione del Comune non è fondata e il ricorso è ammissibile.
Nel merito il Tribunale ricostruisce la struttura del corrispettivo. Il servizio si remunera mediante tre fonti: l’aggio dovuto dal Comune, l’onere della riscossione del 3% o del 6% a carico del debitore secondo i termini di pagamento e i rimborsi per le procedure cautelari ed esecutive, stabiliti in misura fissa dal decreto del MEF 14.3.2023. La tesi della ricorrente, secondo cui il corrispettivo sarebbe costituito dal solo aggio, è quindi smentita dal dato normativo.
Da qui la conseguenza centrale: un aggio pari a zero non equivale a un’offerta pari a zero, ma esprime solo la rinuncia a una delle componenti di ricavo. L’offerta dell’aggiudicataria presenta entrate complessive di euro 443.657,66 a fronte di costi di euro 411.610,00, con un utile di commessa di euro 32.047,66. L’offerta economica reca dunque un utile e non è pari a zero.
Quanto alla voce contestata, il rimborso di euro 291.053,00 non costituisce una partita di giro, come avviene per le spese postali, ma remunera l’attività di recupero svolta presso il debitore. L’operatore non era tenuto a indicare tale somma tra i costi; doveva invece esporre i ricavi delle procedure esecutive e i costi necessari a realizzarle. Nelle giustificazioni del 26.7.2023 l’aggiudicataria ha indicato i costi di manodopera, i costi per servizi e gli oneri indiretti, senza contestazione sul punto da parte della ricorrente. La verifica di anomalia risulta pertanto correttamente conclusa.
Il ricorso è respinto. La peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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