Non ammissione scolastica e valutazione del rendimento (TAR Emilia-Romagna n. 243 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, motivato sulla base di gravi carenze nei risultati di apprendimento non recuperabili, non è illegittimo ove il Consiglio di classe abbia tenuto conto delle strategie di personalizzazione, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel PDP. Il Piano Didattico Personalizzato tutela il diritto allo studio ma non giustifica la promozione qualora le conoscenze fondamentali non siano state acquisite. Il voto scolastico valuta il raggiungimento di obiettivi disciplinari specifici e non la fluenza linguistica generale attestata da un ente certificatore esterno. Il giudizio sulla partecipazione al dialogo educativo non interferisce con l’attribuzione del voto di condotta né con la valutazione del rendimento. La valutazione negativa espressa all’esito di un declino nell’impegno e nei risultati manifestatosi nell’arco dell’intero anno scolastico non è sindacabile in sede cautelare.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa minore affetta da disturbo specifico di apprendimento, frequentante l’Istituto D’Arte di Modena, impugnava la deliberazione del Consiglio di classe dell’8 giugno 2026 che ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva per l’anno scolastico 2026/2027. La delibera, assunta all’unanimità, risultava motivata da gravi carenze nei risultati di apprendimento, evidenziate dalla presenza di tre discipline con votazione inferiore a sei decimi al termine dello scrutinio finale. La studentessa contestava altresì la comunicazione non ufficiale della non ammissione e il verbale dello scrutinio finale, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati unitamente al risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella camera di consiglio del 28 luglio 2026, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che la non ammissione non apparisse, prima facie, derivare dalla mancata considerazione del disturbo da cui è affetta la ricorrente. Il Consiglio di classe, nel motivare il giudizio negativo, aveva puntualmente rappresentato di aver tenuto conto delle strategie di personalizzazione, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste nel PDP. Il disturbo specifico di apprendimento, peraltro, non aveva impedito alla studentessa di raggiungere buoni risultati in passato, circostanza che deponeva per una valutazione oggettiva del rendimento dell’ultimo anno scolastico.

La difesa erariale aveva correttamente rappresentato che il Piano Didattico Personalizzato e le misure compensative tutelano il diritto allo studio ma non giustificano la promozione qualora le conoscenze fondamentali non siano state acquisite. Sul punto, il giudice amministrativo ha ritenuto insufficiente quanto dedotto nel ricorso per dimostrare l’illegittimità dei giudizi espressi, anche con riferimento alla materia “inglese”: il voto scolastico valuta il raggiungimento di obiettivi disciplinari specifici, non la fluenza linguistica generale eventualmente attestata da un ente certificatore esterno.

Quanto alla partecipazione al dialogo educativo, il TAR ha chiarito che tale giudizio nulla ha a che vedere con l’attribuzione del voto di condotta né con la valutazione del rendimento, non potendo costituire elemento idoneo a inficiare la legittimità della delibera di non ammissione. La documentazione in atti ha dimostrato, infine, che il declino nell’impegno e nei risultati si è manifestato nell’arco dell’intero anno scolastico e non è frutto di una non corretta valutazione finale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e ordinando alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *