Annotazione Anac della risoluzione contrattuale e limiti del sindacato di merito (Cons. Stato n. 1119 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte della segnalazione di un grave illecito professionale proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non dispone di poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario informatico ai fini di pubblicità notiziale. L’Autorità è chiamata a valutare soltanto la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità della notizia, ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, e in ciò si concentra il suo onere motivazionale. La risoluzione del contratto per grave inadempimento e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione, rispetto alle quali l’obbligo di motivazione sull’utilità subisce un’attenuazione, salvo che la fattispecie concreta presenti evidenti elementi di straordinarietà idonei a escludere ogni utilità in concreto della notizia. L’annotazione non implica il definitivo accertamento dei fatti e non richiede di attendere la conclusione del contenzioso tra stazione appaltante e impresa.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura informatica impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Anac aveva annotato nel casellario informatico la risoluzione del contratto, disposta a suo carico da una stazione appaltante per grave ritardo nell’esecuzione. La risoluzione era stata adottata perché la società aveva previsto la consegna di PC desktop diversi, per componenti e caratteristiche tecniche, da quelli indicati nella richiesta di offerta, con conseguente allungamento dei tempi di approvvigionamento.
La ricorrente deduceva l’equivalenza o superiorità dei prodotti offerti, il carattere tardivo dei chiarimenti della stazione appaltante in ordine alla necessità di compatibilità con il parco macchine esistente, nonché carenza istruttoria e difetto di utilità della notizia. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l’annotazione riguardasse fatti idonei a rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore e che l’Anac non dovesse sostituirsi alla stazione appaltante. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i quattro motivi, incentrati sull’assenza del presupposto oggettivo dell’inadempimento, sull’insussistenza del ritardo, sulla presenza di elementi di straordinarietà e sull’omessa ottemperanza alle ordinanze istruttorie. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta all’annotazione ai fini di pubblicità notiziale, concentrandosi la sua motivazione sull’utilità della notizia (Cons. Stato n. 676 del 2024, n. 10013 del 2025, n. 7106 del 2025, n. 8471 del 2025).
La Corte precisa che l’utilità dell’annotazione va valutata ex ante e in astratto, esaminando la possibile rilevanza teorica della notizia, mentre la valutazione di non manifesta inconferenza serve a evitare la pubblicazione di notizie avulse dalle finalità del casellario (Cons. Stato n. 10448 del 2023). L’Autorità, inoltre, non può sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento (Cons. Stato n. 6836 del 2024, n. 7030 del 2025).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’annotazione concerne una risoluzione per grave inadempimento contrattuale, rispetto alla quale è senz’altro ravvisabile l’utilità dell’informazione, trattandosi di ipotesi tipica che non richiede particolari ragioni motivazionali. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Consiglio esclude rilievo all’argomento secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto revocare l’aggiudicazione anziché stipulare e poi risolvere il contratto: la richiesta di offerta indicava chiaramente le specifiche tecniche e ne prevedeva la vincolatività, ammettendo ribassi sulla sola componente del prezzo.
I chiarimenti forniti in gara non risultano innovativi, ponendosi in linea con le previsioni della lex specialis; il secondo quesito, del resto, mirava a contestare la regola stessa. Irrilevante è anche il fatto che l’offerta fosse già stata presentata, stante il carattere non modificativo dei chiarimenti. L’appellante, inoltre, non offre evidenza circostanziata dell’idoneità dei PC rispetto alle specifiche richieste.
Non sono conducenti le critiche sul ritardo, riconducibili alla contestazione dell’inadempimento, né emergono circostanze straordinarie idonee a elidere la valutazione dell’Autorità. Quanto alla dedotta inottemperanza alle ordinanze istruttorie e alla tardiva produzione documentale, il Collegio le ritiene irrilevanti a fronte della sufficienza degli elementi acquisiti. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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