Carenza reddituale per cittadinanza valutata sui familiari a carico effettivi (TAR Calabria n. 1188 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la valutazione del requisito della sufficienza reddituale deve essere effettuata con riferimento alla effettiva composizione del nucleo familiare a carico del richiedente nel triennio antecedente la domanda. L’amministrazione non può computare familiari inesistenti al momento della presentazione dell’istanza, né fondare il diniego su di un dato reddituale costruito su presupposti di fatto non corrispondenti alla realtà. Il provvedimento che si limiti a dichiarare la carenza reddituale senza dare conto in modo verificabile della documentazione esaminata è affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria. Non è invece configurabile alcun vizio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento, allorché il procedimento sia a istanza di parte e l’amministrazione abbia comunque trasmesso il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in via telematica la domanda di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura competente ha respinto l’istanza rilevando la carenza del requisito reddituale, desunto dalla consultazione del portale “Punto Fisco” con riferimento all’anno d’imposta 2016.
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio, deducendo il rispetto della soglia di reddito e il difetto di contraddittorio procedimentale per mancata comunicazione di avvio. L’amministrazione si è costituita sostenendo la correttezza dell’istruttoria e l’avvenuta trasmissione del preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i profili procedimentali, ritenendoli infondati. Richiamando la giurisprudenza di appello, il TAR osserva che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 assume rilevanza meramente formale quando l’interessato abbia comunque avuto piena conoscenza dell’iniziativa amministrativa e possibilità di interlocuzione. Il procedimento di cittadinanza è attivato su istanza di parte, sicché l’interessato è per definizione consapevole del suo avvio.
Nel caso concreto il ricorrente ha dato egli stesso conto dell’interlocuzione intercorsa con la Prefettura e l’amministrazione ha provato di aver trasmesso il preavviso di rigetto, ottenendo riscontro. Nessun vulnus al contraddittorio si è quindi realizzato.
Passando al merito, il Collegio ricostruisce la disciplina del requisito reddituale: l’amministrazione deve verificare la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, con reddito stabile e continuo. Il legislatore non fissa una soglia minima, rimettendone l’individuazione all’amministrazione, che ha attinto al parametro dell’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 in materia di esenzione dalla spesa sanitaria, recepito dalla Circolare del Ministero dell’Interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007.
La capacità reddituale va commisurata alla condizione del richiedente: € 8.263,61 per il celibe, € 11.362,05 per il coniugato, con incrementi di € 516,00 per ogni figlio a carico. Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato redditi pari a € 9.070,00 nel 2016, € 14.655,00 nel 2017 e € 13.471,63 nel 2018, con nessun familiare a carico dichiarato; lo stato di famiglia attesta che il primo figlio è nato solo a luglio 2017.
L’amministrazione, pur sollecitata da due provvedimenti istruttori, si è limitata a riferire il deficit reddituale con riguardo al 2016, computando la presenza del coniuge e di un figlio a carico, senza produrre documentazione a sostegno. Il Collegio dichiara pertanto la fondatezza parziale del ricorso e annulla il provvedimento per erronea valutazione del dato reddituale, salvo il riesercizio del potere. Rigetta invece la domanda di condanna all’adozione del provvedimento, residuando la verifica dei redditi successivi e degli ulteriori requisiti.
Nota della Redazione
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