Punteggio numerico e motivazione nei giudizi delle commissioni di gara (TAR Calabria n. 583 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi pubblici, il punteggio numerico espresso dalla commissione sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sotto-voci previsto dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi massimi, è chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare il giudizio tra un minimo e un massimo e rendere comprensibile l’iter logico seguito. Le censure che contrappongono una personale valutazione del ricorrente a quella della commissione, o che investono i punteggi attribuiti ad altri concorrenti, si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, sindacabile solo per irragionevolezza o illogicità ictu oculi. Il verbale di intesa sottoscritto tra amministrazione e candidato non può vincolare a monte la commissione, pena la compressione della discrezionalità valutativa e la violazione della lex specialis e del principio di imparzialità.
Il Fatto
Un ente locale ricorrente impugna il decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti di valorizzazione dei borghi, nella parte in cui la sua domanda di finanziamento è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata all’ottantesimo posto con 39 punti. Impugna altresì la graduatoria provvisoria, il verbale di valutazione e gli atti presupposti.
L’ente ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della legge n. 241/1990, dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, nonché l’eccesso di potere. La Regione si costituisce eccependo irricevibilità e inammissibilità. La tutela cautelare è respinta per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dal vaglio dei rilievi processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, l’ente assume che i criteri di valutazione sarebbero stati fissati dallo stesso soggetto redattore dell’avviso, anziché dall’organo politico mediante apposito regolamento. La doglianza è inammissibile: non risulta impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, che in attuazione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 indica i parametri di attribuzione dei contributi, le modalità della procedura e i criteri di valutazione. L’art. 12 della lex specialis prevede l’attribuzione di punteggi numerici con i singoli criteri, gli indicatori e i relativi massimi.
La procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico; il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, poi approvato dal Consiglio regionale e prorogato con successiva delibera di Giunta.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 11 della legge n. 241/1990 per mancato adempimento dell’accordo contenuto nel verbale di intesa. La censura non è fondata: l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica, rispetto al quale il verbale di intesa non può determinare alcun vincolo o interferenza con la procedura selettiva, pena un’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione e la violazione della lex specialis e del principio di imparzialità. Non è conferente il richiamo all’art. 11 della legge n. 241/1990, relativo agli accordi tra pubblica amministrazione e privato, né l’intesa è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241/1990, poiché il finanziamento può essere concesso solo in esito alla procedura selettiva.
Quanto all’ultima doglianza, sull’inidoneità del mero punteggio a esprimere un motivato giudizio, il Collegio rileva che le valutazioni della Commissione sulle carenze di contestualizzazione dell’intervento non sono sindacabili: le censure si concentrano sulla sovrapposizione di una propria personale valutazione a quella della Commissione. Nelle procedure selettive il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione quando l’apparato di voci e sotto-voci, con i relativi punteggi, delimita adeguatamente il giudizio tra un minimo e un massimo (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 843). I rilievi sui punteggi degli altri enti si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo, non ravvisandosi ictu oculi evidenze di irragionevolezza o illogicità (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 dicembre 2023, n. 1583). Il ricorso è respinto, con spese di lite compensate.
Nota della Redazione
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