Diniego di visto e preavviso di rigetto: illegittime le ragioni nuove non comunicate (TAR Lazio n. 11402 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 trova applicazione ai procedimenti di rilascio dei visti d’ingresso anteriori all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 1, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotta dal d.l. n. 145/2024, efficace dal 5 febbraio 2025. La pubblica amministrazione, a valle del contraddittorio procedimentale, può fondare il provvedimento conclusivo solo su motivi ostativi indicati nel preavviso ovvero su di esso conseguenti alle osservazioni del privato, essendole precluso introdurre ragioni del tutto nuove nel diniego finale. L’uso del modello prestampato di diniego è ammissibile solo se il fascicolo è eloquente circa le valutazioni compiute, mentre il mancato svolgimento del colloquio consolare imposto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011 e la prognosi di rischio migratorio priva di indici oggettivi integrano difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una cittadina camerunese ha impugnato il secondo diniego della domanda di visto d’ingresso per soggiorno di breve durata, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Yaoundé. Il provvedimento negativo si fondava su due ragioni: l’insufficiente dimostrazione dei mezzi di sussistenza e il cosiddetto rischio migratorio. Un precedente diniego era già stato annullato dal TAR Lazio per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Nel nuovo procedimento la ricorrente aveva ricevuto il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, che però indicava quale unico motivo ostativo l’insufficienza delle risorse economiche, senza menzionare il rischio migratorio poi posto a base del provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso. Il primo motivo è fondato perché il provvedimento impugnato ha introdotto una ragione ostativa, il rischio migratorio, non rappresentata nel preavviso di rigetto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata per cui la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 determina l’illegittimità del diniego quando la motivazione finale sia arricchita con ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle sottoposte al contraddittorio procedimentale, non essendo necessario un rapporto di identità ma essendo esclusa ogni possibilità di fondare il diniego su ragioni del tutto nuove.
Nei confronti dell’applicabilità dell’istituto, il TAR chiarisce che la nuova disposizione di cui all’art. 1, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, che esclude il preavviso per i procedimenti relativi ai visti, è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e non trova applicazione ratione temporis al procedimento conclusosi prima di tale data. Non può inoltre operare il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di potere discrezionale.
Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti fondati. La motivazione basata sul solo modello prestampato è insufficiente quando il fascicolo procedimentale non evidenzi le valutazioni compiute dall’Amministrazione. Le valutazioni esposte solo in giudizio evidenziano incompletezze documentali che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a svolgere il colloquio consolare previsto dal richiamato art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011, di fondamentale rilevanza per acquisire chiarimenti. La prognosi di rischio migratorio, infine, deve fondarsi su elementi obiettivi e non su una ricostruzione meramente ipotetica: nella specie, non sono emersi indici specifici che la sorreggessero.
Il quarto motivo è fondato perché, dalla documentazione in atti, risulta che l’Amministrazione non abbia esaminato tutta la documentazione prodotta con l’istanza, pervenendo alla conclusione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza solo a causa di un’istruttoria incompleta. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi all’esito di una rinnovata istruttoria, in contraddittorio con l’interessata. Le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.