Azione di ottemperanza per la Carta docente e astreinte vs amministrazione (TAR Sardegna n. 595 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo dispone l’adempimento nel termine di centoventi giorni e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve essere invece respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, quale la complessità del procedimento amministrativo volto all’adempimento e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo di € 1.000,00. A fronte della notifica della sentenza e del decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, accogliendo la domanda di ottemperanza e ordinando al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando il termine di novanta giorni per l’attuazione.
La domanda di condanna alla astreinte è stata respinta. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ritenuto sussistenti “altre ragioni ostative” alla applicazione della misura, valorizzando la natura complessa e articolata del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché la considerevole mole di contenzioso seriale. Ha inoltre escluso che il beneficio, per la sua modesta entità, costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in misura ridotta, in considerazione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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