Cessazione della materia del contendere e integrale soddisfazione della pretesa (TAR Molise n. 111 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, per effetto di un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto contestato. I presupposti della declaratoria ricorrono quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. La soddisfazione piena e irretrattabile della pretesa legittima integra pertanto il requisito applicativo della norma, con conseguente chiusura del giudizio in rito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva corrisposto al Comune l’intera quota di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione quantificata per la realizzazione di due manufatti previsti da distinti permessi di costruire, uno destinato a civile abitazione e l’altro di natura rurale. Decorso il termine del titolo abilitativo e la proroga concessa, l’interessato aveva edificato soltanto il primo fabbricato. Con nota dell’8.7.2019 ha quindi chiesto la rideterminazione e la restituzione delle somme corrisposte in eccesso, per un importo complessivo di € 20.143,49.

Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 17.9.2020, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione. Il privato ha proposto ricorso innanzi al TAR per l’accertamento del diritto al rimborso e la condanna dell’ente al pagamento della somma, oltre interessi legali. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una determinazione di restituzione delle somme controverse; in vista dell’udienza il ricorrente ha dichiarato l’avvenuta restituzione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle concordi conclusioni delle parti e verifica la sussistenza dei presupposti per la declaratoria richiesta. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5914/2021 e del TAR Lazio, Sez. I, n. 5727/2023, il Tribunale ribadisce che la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. si configura quando l’operato successivo della parte pubblica risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, in esito a un nuovo assetto derivante da fattori esterni o da un ulteriore provvedimento dell’amministrazione incidente sul rapporto in contestazione.

Nel caso concreto, la dichiarazione depositata dal ricorrente l’11.3.2024 conferma che l’interesse legittimo è stato soddisfatto in modo pieno e irretrattabile, secondo il richiamo a TAR Lazio, Sez. II, n. 15350/2022. Il Collegio sottolinea che i presupposti applicativi della norma risultano integrati, posto che il ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6485/2020.

La decisione non investe pertanto il merito della pretesa restitutoria né la questione della prescrizione opposta dall’ente, ma si esaurisce sul piano processuale. Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio, conformemente alle conclusioni delle parti e in ragione dell’epilogo della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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