Chiusura esercizio per occupazione abusiva suolo pubblico illegittima se misura fissa (TAR Lazio n. 552 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura dell’esercizio commerciale, disposta ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio, per la parte che eccede il ripristino dei luoghi, costituisce sanzione amministrativa con finalità punitiva e dissuasiva. In forza del principio di legalità e del principio di tassatività delle sanzioni, la misura deve trovare nella legge la propria cornice edittale invalicabile, che la norma primaria individua nel periodo non inferiore a cinque giorni. E’ pertanto illegittima, per carenza di potere, l’ordinanza sindacale che predetermini in misura fissa e automatica la chiusura in dieci giorni, anziché in cinque, senza che una norma primaria lo consenta.
Il Fatto
La Polizia Locale capitolina accerta che un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande occupa il suolo pubblico antistante il locale con tavoli e sedie, in assenza del prescritto titolo autorizzativo. Il verbale viene trasmesso al Municipio e notificato all’esercente.
Con provvedimento del 9 luglio 2025 Roma Capitale ordina la rimozione dell’occupazione abusiva e la chiusura dell’esercizio per dieci giorni. La società gestrice impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento e gli atti presupposti, segnatamente l’ordinanza sindacale n. 85/2024, nella parte in cui prevede, nel sito UNESCO, la chiusura di dieci giorni in caso di occupazione totalmente abusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti della previsione di chiusura per dieci giorni anziché per cinque, per assorbente fondatezza delle censure di violazione del principio di tassatività delle sanzioni e del principio di legalità. Richiamata la sentenza di Sezione n. 14755/2025, si distingue l’ordine di chiusura fino al ripristino dei luoghi, di natura ripristinatoria, dall’ordine concernente la fase successiva, che persegue finalità punitive e presenta un elevato tasso di afflittività.
La misura, incidendo sulla sfera personale, patrimoniale e reputazionale del destinatario e privandolo temporaneamente dell’attività economica per la quale è titolato, integra una vera sanzione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa e la Corte costituzionale, sentenza n. 5/2021, confermano che la funzione dissuasiva e punitiva è tipica delle sanzioni in senso proprio.
Da qui la conseguenza sul piano del principio di legalità: le sanzioni amministrative punitive devono essere predeterminate dalla legge quanto a cornice edittale, non essendo tollerabile che l’agente sia esposto a un trattamento punitivo del quale non possa rinvenire nella legge la misura invalicabile. La lettura di Roma Capitale, che ammette una misura superiore ai cinque giorni, pone dubbi di costituzionalità dell’art. 3, comma 16, che si dissolvono interpretando la norma nel senso della chiusura per cinque giorni.
Di qui l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 85/2024 nella parte in cui fissa la sanzione punitiva in dieci giorni anziché in cinque, con reiezione delle censure sull’automaticità del provvedimento. Il Collegio esclude altresì la violazione degli art. 7 e ss. della legge n. 241/1990, poiché il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato. All’annullamento dell’ordinanza consegue quello della determina dirigenziale nei medesimi limiti, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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