La decorrenza economica della nomina decorre dalla riassunzione in servizio, non dal successivo invio alla sede (TAR Lazio n. 12871 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione di una sentenza che accerta l’illegittima valutazione dei titoli di un candidato e ne ordina la rivalutazione, la nomina del vincitore deve produrre effetti economici dalla data in cui l’interessato sia stato materialmente riassunto in servizio, e non da una data successiva fissata al compimento di adempimenti burocratici o addestrativi imposti dall’amministrazione. La posticipazione della decorrenza economica è illegittima quando la riassunzione sia avvenuta senza colpa del dipendente e dopo un periodo di formazione svolto con riserva in forza di provvedimenti cautelari. La pretesa restitutoria delle somme erogate al soggetto che, dopo la conclusione del corso, sia rimasto in attesa dell’esito del giudizio, è, invece, legittima, trattandosi di indebito oggettivo per carenza della prestazione lavorativa. La domanda risarcitoria per ritardata assunzione può essere accolta con condanna dell’amministrazione a formulare una proposta ex art. 34, comma 4, c.p.a., commisurata alle differenze retributive non percepite, al netto degli aliunde percepta.
Il Fatto
Una candidata, ammessa con riserva e in soprannumero al corso di formazione per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato in forza di provvedimenti cautelari, lo concludeva con esito positivo, ma veniva poi collocata tra gli idonei non vincitori. A seguito della sentenza che ne accertava l’illegittima valutazione dei titoli e ne ordinava la rivalutazione, l’amministrazione rettificava la graduatoria e la nominava vice ispettore, riconoscendo la decorrenza giuridica dal giorno successivo alla conclusione del corso, ma fissando quella economica alla data dell’effettivo inserimento nel reparto di assegnazione, e non a quella della materiale riassunzione in servizio presso la scuola allievi.
Nelle more, l’amministrazione aveva chiesto la restituzione delle competenze da allievo corrisposte nel periodo successivo alla conclusione del corso, durante il quale la candidata, in attesa dell’esito del giudizio, si era riarruolata nella Marina Militare. Il giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza parziale, con declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di inserimento in graduatoria e conversione del rito per le restanti domande.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha riconosciuto il vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella determinazione della decorrenza economica, rilevando che, avendo l’amministrazione riconosciuto la decorrenza giuridica della nomina dal 22 novembre 2023, la riassunzione in servizio del 27 gennaio 2025 non poteva che avvenire nella qualifica di vice ispettore, con tutte le conseguenze economiche correlate. Sotto il profilo sostanziale, il breve periodo di aggiornamento addestrativo imposto prima dell’invio alla sede – resosi necessario per il concreto andamento di una vicenda assunzionale non imputabile all’interessata – non poteva giustificare la posticipazione degli effetti economici, dovendo questi decorrere dalla data della riassunzione.
La domanda di annullamento della pretesa restitutoria è stata, invece, respinta. La Corte ha qualificato la richiesta come ripetizione di indebito, avente natura di diritto soggettivo, e ne ha riconosciuto la legittimità, poiché le somme erano state erogate in assenza di prestazione lavorativa, dopo l’interruzione del rapporto conseguente alla conclusione del corso. L’atteggiarsi della vicenda processuale non incideva sull’oggettiva mancanza della causa dell’attribuzione patrimoniale.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto provati l’illecito, la colpa dell’apparato, desumibile anche dall’erroneità della prima rivalutazione operata in esecuzione della sentenza, e il nesso causale tra la ritardata assunzione e il danno da mancata percezione delle retribuzioni, per il periodo dal 22 novembre 2023 al 27 gennaio 2025. Il danno patrimoniale è stato, tuttavia, circoscritto alle differenze retributive non percepite, al netto degli aliunde percepta e con esclusione delle voci diverse dallo stipendio tabellare, oltre rivalutazione e interessi secondo il meccanismo del differenziale. Il danno non patrimoniale è stato negato per assenza di prova.
In assenza di opposizione delle parti, il Tribunale ha accolto la domanda con la condanna ex art. 34, comma 4, c.p.a. a formulare una proposta risarcitoria entro novanta giorni, secondo i criteri indicati in motivazione, fatta salva la compensazione con le somme dovute a titolo di indebito e la soccombenza reciproca, che ha giustificato l’integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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