L’ottemperanza del giudicato sulla carta docente e la penalità di mora (TAR Toscana n. 1175 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando l’Amministrazione non abbia integralmente eseguito il titolo giudiziale e non risulti alcun ostacolo normativo alla corresponsione di quanto dovuto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e le assegna un termine per provvedere. In difetto, nomina il Commissario ad acta e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo annuo di euro 500,00 e per gli anni scolastici indicati in sentenza. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’Amministrazione solo quanto alle spese. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’attività di esecuzione svolta dall’Amministrazione e ha rilevato che, al di là di quanto corrisposto a titolo di spese giudiziali, non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di carta docente. L’esecuzione del giudicato è pertanto rimasta incompleta.

Il giudice ha poi verificato l’assenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato.

Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Il Collegio ha inoltre nominato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, quale Commissario ad acta, affinché provveda nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Il ritardo maturato dal Ministero ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo.

Le spese di giudizio, liquidate in mancanza di nota spese, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario. Il ricorso è stato pertanto integralmente accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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