Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Abruzzo n. 111 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando lo stesso provvedimento sia già stato annullato con sentenza passata in giudicato, adottata su ricorso di altro destinatario, non essendo configurabile alcuna utilità ulteriore in capo al ricorrente. La mera aspirazione a conseguire un autonomo titolo giudiziale e a far accertare la soccombenza dell’amministrazione non integra un interesse meritevole di tutela, in difetto dell’allegazione, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., di un interesse a fini risarcitori. Ove il ricorrente dichiari di voler ottenere la condanna alle spese, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto si svolge ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. In tal caso, la restituzione del contributo unificato è dovuta dalla parte soccombente, ancorché non costituita, alla parte risultata vittoriosa, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di direttore dei lavori, impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 22/2020 con cui il Comune ha ordinato la rimozione delle porzioni edilizie abusive riconducibili alla ricostruzione di un complesso condominiale, individuando quali responsabili il direttore dei lavori, l’amministratore del condominio e l’impresa esecutrice.

Nelle more del giudizio, lo stesso Tribunale, con sentenza n. 139 del 22 marzo 2021 non impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’impresa esecutrice e annullato la medesima ordinanza per motivi in parte coincidenti con quelli dedotti dal ricorrente. Questi ha dichiarato di conservare interesse all’accoglimento al fine di acquisire un autonomo titolo giudiziale e ottenere la condanna dell’amministrazione alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, essendo stata la ordinanza demolitoria già annullata con pronuncia definitiva, il ricorrente non può ricavare alcuna utilità dalla coltivazione dell’azione di annullamento. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale esamina poi la prospettazione difensiva secondo cui l’interesse residuerebbe nell’accertamento della soccombenza dell’amministrazione e nella condanna alle spese. Sul punto osserva che il ricorrente non ha allegato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., la sussistenza di un interesse a fini risarcitori: l’accertamento dell’illegittimità dell’atto può dunque essere condotto solo ai fini della regolazione delle spese, sulla base di una sommaria delibazione del merito secondo il criterio della soccombenza virtuale.

In applicazione di tale criterio, il Collegio ritiene la pretesa fondata, sia per le ragioni già esposte nella sentenza n. 139 del 22 marzo 2021, alle quali rinvia integralmente per economia processuale, sia per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’individuazione del direttore dei lavori quale responsabile di un abuso edilizio non adeguatamente accertato nell’entità e nelle modalità di rimozione.

Per ragioni di equità e di parità di trattamento rispetto agli altri destinatari dell’ordinanza, il Collegio non condanna il Comune alla rifusione delle spese di lite, che restano a carico del ricorrente, ad eccezione della somma versata a titolo di contributo unificato. Questa deve essere restituita dalla parte soccombente, ancorché non costituita in giudizio, alla parte risultata vittoriosa, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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