Licenziamento legittimo del vigile del fuoco condannato per reati gravi extra servizio (TAR Marche n. 111 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento disciplinare con preavviso previsto dall’art. 12, comma 5, lett. h), del c.c.n.l. 26 maggio 2004 può essere irrogato al dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco condannato in via definitiva per reati gravi, anche se commessi fuori dal servizio e senza attinenza diretta con il rapporto di lavoro. La norma pattizia responsabilizza il personale anche per le condotte della vita privata, purché assumano rilevanza penale o risonanza mediatica. Il giudizio sulla lesione dell’immagine della P.A. spetta all’amministrazione, che deve darne conto nella motivazione. L’assenza di contatto con il pubblico nelle mansioni svolte non esime il dipendente dall’obbligo di affidabilità e integrità morale. Il percorso terapeutico e i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza non sono automaticamente trasponibili nel procedimento disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti vigile coordinatore presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, impugna il decreto con cui il Capo del Dipartimento ha disposto il licenziamento con preavviso. Il provvedimento si fonda su una condanna penale per reati di particolare gravità, inizialmente contestati in forma tentata e continuata, poi parzialmente riformati in appello con assoluzione per alcune fattispecie e riduzione della pena. La sentenza di secondo grado è stata impugnata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Riattivato il procedimento disciplinare, il dipendente ha ammesso le proprie responsabilità e rappresentato di essere in cura psicologica. L’amministrazione ha ritenuto insufficienti le giustificazioni, richiamando la gravità dei reati e la lesione dell’immagine del Corpo. Il ricorrente deduce eccesso di potere e carenza di motivazione, lamentando anche la mancata contestazione degli addebiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla censura di natura procedimentale. Il Ministero ha provato, con il deposito documentale, di avere tempestivamente notificato l’atto di contestazione degli addebiti. La doglianza fondata sull’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 è quindi infondata.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 12, comma 5, lett. h), del c.c.n.l. 26 maggio 2004, che consente il licenziamento in caso di condanna definitiva per delitti gravi, anche commessi fuori dal servizio e privi di attinenza diretta con il rapporto. La norma pattizia, osserva il Collegio, responsabilizza il personale anche per le condotte della vita privata, come avviene per altri corpi di polizia, purché assumano rilevanza penale o mediatica.

Lo streptus fori è provato dalle stesse dichiarazioni del ricorrente in sede di audizione, che confermano l’ampia risonanza della vicenda in un circondario ristretto. La lesione dell’immagine dell’amministrazione, precisa la sentenza, è valutazione che non può provenire dal dipendente, ma solo dall’amministrazione, che ne dà conto nella motivazione.

Quanto alle mansioni, il fatto di non operare a contatto con il pubblico non elimina l’esigenza di affidabilità e integrità morale, potendo l’addetto alla manutenzione essere impiegato in operazioni di soccorso pubblico. Il percorso terapeutico documentato è irrilevante ai fini disciplinari, perché la condanna non riguarda la traduzione in atto delle pulsioni ma la detenzione di materiale pedopornografico e l’induzione alla prostituzione minorile. I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, solo richiamati e non prodotti, attengono alla fase esecutiva della pena e non sono trasponibili nel procedimento disciplinare.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della durata del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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