Annullamento in autotutela illegittimo oltre il termine annuale (TAR Molise n. 192 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo favorevole, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, è legittimo solo se esercitato entro il termine perentorio di dodici mesi dall’adozione dell’atto, termine non derogabile sulla base di valutazioni discrezionali. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 legge n. 241/1990, determina l’illegittimità del provvedimento, non essendo applicabile il regime sanante dell’art. 21-octies a un potere di natura latamente discrezionale. Il provvedimento di autotutela deve, inoltre, essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una motivazione che compari l’interesse pubblico attuale e concreto con l’affidamento del destinatario del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area sulla quale insistevano due box in lamiera, otteneva dal Comune il permesso di costruire per la loro demolizione e la realizzazione di un prefabbricato, previo parere favorevole della Soprintendenza ed esclusione della valutazione di incidenza da parte della Regione. Iniziati i lavori, il Comune, a distanza di circa due anni dal rilascio del titolo, adottava un provvedimento di annullamento in autotutela, assumendo che le opere insistessero su aree pubbliche, sulla base di accertamenti topografici svolti da un professionista esterno. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione delle norme sul procedimento e l’illegittimità dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza di tutti i motivi. In primo luogo, ha evidenziato il vizio procedimentale derivante dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della destinataria del provvedimento, garanzia indefettibile a tutela del contraddittorio, in particolare quando l’autotutela incide su un atto favorevole.
La sentenza ha poi richiamato il termine di decadenza di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990, decorrente dall’adozione dell’atto originario. Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento, adottato a quasi due anni dal rilascio del permesso di costruire, si pone in insanabile violazione del termine, la cui decorrenza non è contestata né è configurabile l’ipotesi derogatoria delle false dichiarazioni, non essendo stata formulata alcuna contestazione in tal senso nel provvedimento.
Il Collegio ha altresì rilevato il difetto di istruttoria e l’errore sui presupposti alla base del provvedimento, in quanto la documentazione versata in atti dalla ricorrente, ivi inclusa una perizia giurata, dimostrava la titolarità privata dell’area e l’erroneità della planimetria catastale, circostanza confermata dagli stessi tecnici comunali. La carenza probatoria dell’Amministrazione, non superata neppure a seguito dell’ordinanza istruttoria, ha reso inattendibile la tesi della presenza delle opere su suolo pubblico.
Infine, il provvedimento è stato ritenuto privo della necessaria motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo, nonché di una valutazione comparativa con l’affidamento della privata.
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Nota della Redazione
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