Sub-criteri concorsuali e autovincolo della Commissione tra bando e valutazione dei titoli (TAR Toscana n. 1121 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali la Commissione esaminatrice può specificare, mediante sub-criteri, i criteri di valutazione fissati dal bando, senza modificarne il contenuto sostanziale né il peso: l’operazione costituisce autovincolo della discrezionalità e non integra un criterio nuovo. La determinazione dei sub-criteri rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile solo per irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o errore di fatto. È legittima la fissazione dei criteri anche dopo la scadenza delle domande e dopo la conoscenza dell’elenco dei candidati, purché avvenga prima dell’avvio della valutazione dei singoli concorrenti. Parimenti non sindacabili nel merito sono le valutazioni sui titoli e sulle prove, salvo i vizi sintomatici dell’eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale inquadrato nel 1° livello professionale, partecipava alla selezione interna indetta per la copertura di due posti nella categoria Quadro B. Al termine della procedura si classificava terzo con 24,00/30,00, alle spalle di due candidate risultate vincitrici.
Impugnava quindi il provvedimento di approvazione della graduatoria finale e gli atti connessi, tra cui i verbali recanti la determinazione dei sub-criteri e la tabella di valutazione dei titoli. Deducava la violazione della lex specialis sotto molteplici profili: la sostanziale riduzione dell’esperienza professionale specifica a mero computo dell’anzianità, la tardività e la parzialità dei sub-criteri, l’illegittima valutazione del curriculum e dei titoli formativi, oltre alla domanda risarcitoria. Proponeva ricorso incidentale una delle controinteressate. L’istanza cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla esperienza professionale specifica. Il bando si limitava a indicare il criterio, senza precisare le modalità di misurazione. La Commissione, nel verbale n. 1, ha specificato che l’esperienza doveva intendersi come quella maturata nel 1° livello professionale, con calcolo proporzionale e decurtazione dei primi tre anni già valorizzati quale requisito di ammissione. Per il Tribunale non si tratta di un criterio nuovo, ma di mera specificazione di quello già fissato nella lex specialis.
Il Collegio richiama l’orientamento per cui la Commissione può autovincolare la propria discrezionalità e precisare le modalità applicative dei criteri, purché non ne alteri il peso, e ribadisce che la determinazione dei criteri è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per vizi macroscopici. La valorizzazione dell’anzianità nel livello professionale inferiore è ritenuta ragionevole alla luce delle competenze che il CCNL dei lavoratori dei porti riconnette a tale inquadramento.
Quanto al profilo temporale, il Tribunale esclude lo sviamento di potere. Dalla lettura dei verbali emerge che i sub-criteri sono stati fissati nella seduta del 26 gennaio 2021 e che solo successivamente la Commissione ha esaminato curricula e documentazione dei candidati. La previa fissazione dei criteri risponde alla trasparenza e alla par condicio: è sufficiente che avvenga prima della valutazione concreta, non prima della presentazione delle domande né prima della conoscenza dei nominativi.
Sul secondo motivo, relativo alla valutazione del curriculum vitae, il Collegio conferma che la Commissione ha dettagliato gli elementi tipici del curriculum — titoli ulteriori, esperienza extra Autorità, corsi formativi, lingue e informatica — senza introdurre criteri estranei al bando o al regolamento interno. La censura sulla mancata qualificazione del corso di perfezionamento come master universitario è respinta: il corso attestava 30 CFU, inferiori ai 60 richiesti dall’art. 7, comma 4, d.m. n. 270/2004, e il bando esigeva un master postuniversitario. La doglianza sui titoli ulteriori è inoltre inammissibile per difetto di interesse, avendo il ricorrente già conseguito il massimo.
Le valutazioni discrezionali sui punteggi non presentano profili di irragionevolezza: gli scarti sono contenuti e l’interpretazione ampia della pertinenza delle esperienze extra Autorità risponde al principio di massima partecipazione. Le censure introdotte con memoria non notificata sono dichiarate inammissibili. Il ricorso è respinto, con improcedibilità dell’incidentale e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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