Conversione del permesso di studio in lavoro: il ritardo dell’Amministrazione non può pregiudicare il richiedente (TAR Liguria n. 1017 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato possesso, da parte dello straniero, di un valido permesso di soggiorno per motivi di studio, richiesto dall’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 per la conversione in permesso per lavoro subordinato, non può condurre alla revoca del nulla osta quando l’assenza del titolo dipenda esclusivamente dal ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento di rilascio e non da una carenza dei presupposti. In tale evenienza, il ritardo non può ridondare a sfavore del richiedente che possieda tutti i requisiti formali e sostanziali per l’ottenimento del titolo, dovendosi avere riguardo alla ratio della norma, volta a garantire che del nuovo titolo benefici solo chi si sia sempre attenuto alle prescrizioni che regolano ingresso e soggiorno. La produzione del contratto di soggiorno, anche se inizialmente carente, può ritenersi superata quando risultino gli elementi essenziali della proposta e l’identità del datore di lavoro sia confermata dalla documentazione versata in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia per motivi di studio, aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, non ancora rilasciato, in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito un impiego a tempo indeterminato. Nonostante il preavviso, la Prefettura aveva revocato il nulla osta, motivando con il mancato possesso del titolo per motivi di studio e la mancata presentazione del contratto di soggiorno.

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento, deducendo il difetto di motivazione e, con secondo motivo, di aver allegato il contratto di soggiorno e di non essere in possesso del permesso per motivi di studio in quanto la Questura non si era ancora pronunciata sull’istanza avanzata nel novembre 2023. Il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, la causa era stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, prescindendo dall’esame del primo motivo di censura in ragione dell’accoglimento del secondo. Quanto al contratto di soggiorno, il Collegio ha rilevato che dall’istanza depositata dall’Amministrazione risultavano i dati essenziali della proposta: il contratto collettivo applicabile, le ore settimanali, la tipologia a tempo indeterminato e le mansioni. Tali elementi, uniti alla allegazione in giudizio e alla coincidenza tra il datore dichiarato e quello che ha erogato la retribuzione come da buste paga, hanno indotto il Tribunale a ritenere superata ogni carenza documentale.

Con riguardo al possesso del titolo per motivi di studio, il Collegio ha osservato che il mancato ottenimento non era dipeso da una carenza dei presupposti ma dal ritardo della Questura, presso cui la pratica risultava ancora in trattazione. Richiamando giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe, il Tribunale ha affermato che, sebbene l’art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 richieda il possesso di un valido permesso per la conversione, una corretta applicazione del principio non può essere avulsa dalla realtà fattuale quando i termini procedimentali non vengano rispettati.

La ratio della norma, ha precisato il Tribunale, è quella di garantire che del nuovo titolo benefici lo straniero che si sia sempre attenuto alle prescrizioni sull’ingresso e il soggiorno. Nel caso di specie, tale condizione era integrata, non risultando ragioni ostative al rilascio del titolo per motivi di studio. Il ricorrente, avendo concluso il percorso di studi, non avrebbe inoltre avuto interesse a esperire un ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza, valutando la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per motivi di studio e, successivamente, la domanda di conversione. La novità della questione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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