Incidente di esecuzione e cessazione della materia del contendere per acquisizione sanante (TAR Puglia n. 1121 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a. per la nomina del commissario ad acta, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento richiesto, conformemente alla statuizione del giudice, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. L’integrale ottemperanza intervenuta solo dopo la presentazione dell’istanza di esecuzione giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese della fase, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il principio opera anche quando l’atto satisfattivo consiste nell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, che definisce la situazione di illecito permanente sull’area occupata e trasformata.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari per successione di un terreno catastalmente individuato, hanno chiesto al Comune l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 per definire l’occupazione sine titulo conseguente a una procedura espropriativa risalente al 2007-2008 e all’integrale realizzazione delle opere pubbliche. Rimasta inerte l’amministrazione, il TAR ha accolto il ricorso per la sola seconda ricorrente e ha ordinato al Comune di provvedere espressamente entro sessanta giorni, con la sentenza n. 226/2023.
Perdurando l’inadempimento, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ex art. 117, terzo comma, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta. In pendenza del giudizio il Comune ha depositato una proposta di deliberazione consiliare recante lo schema di acquisizione delle aree e la quantificazione delle somme; alla camera di consiglio il difensore ha dichiarato che il provvedimento di acquisizione sanante era stato infine adottato, chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica della permanenza dell’interesse all’esecuzione. La sopravvenienza costituita dall’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, unitamente alla dichiarazione resa a verbale dal difensore, esaurisce la pretesa cautelare ed esecutiva dedotta nell’incidente.
Il TAR applica quindi l’art. 34, comma 5, c.p.a. e dichiara la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione intimata ha provveduto conformemente alla statuizione della sentenza di condanna a provvedere, così realizzando l’effetto che l’ordine giudiziale perseguiva.
Sul piano delle spese, il Collegio rileva che il Comune ha fornito ottemperanza solo successivamente alla presentazione dell’istanza di nomina del commissario. Da ciò deriva la condanna alle spese della fase in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Il provvedimento conferma la funzione dell’incidente ex art. 117, terzo comma, c.p.a.: la reazione all’inerzia dell’amministrazione resta satisfattiva anche quando l’atto doveroso sopravvenga in corso di giudizio, ma il ritardo non è privo di conseguenze economiche per l’ente che lo ha determinato.
Nota della Redazione
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